Doc. IV-ter, n. 61




TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Sezione giudice indagini preliminari

Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale penale di Roma, dott. Vincenzo Ruotolo:
letti gli atti del procedimento penale n. 873/96 GIP a carico di Gasparri Maurizio, nato Roma l'8 luglio 1956, residente a Roma, via Gradoli n. 71, imputato come da rubrica e per maggiori dettagli come da foglio allegato (articoli 595, primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948);
rilevato che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, con sua nota datata 2 novembre 1995, s.n., ebbe a trasmettere la querela per cui è processo sporta da Battaglino Franco, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini, contro Gasparri Maurizio, onorevole presso la Camera dei deputati, sostanzialmente per una asserita «vergognosa gestione della giustizia a Rimini», ma anche per altri episodi lesivi dell'onore e della reputazione di esso querelante, dottor Franco Battaglino;
che il pubblico ministero presso il tribunale di Roma, con sua richiesta datata 11 dicembre 1995-20 gennaio 1996, ebbe a richiedere il rinvio a giudizio di esso onorevole Gasparri;
che, nel corso dell'udienza preliminare del 4 giugno 1996, il pubblico ministero, tenendo presente la normativa di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, ebbe a richiedere - a modifica della sua precedente richiesta - la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, con conseguente sospensione del procedimento penale per la durata di giorni 90 (novanta);
che questo giudice, aderendo all'opinione espressa dal pubblico ministero (atteso soprattutto il disposto dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253) ebbe a disporre che, a cura dell'ufficio di cancelleria, fosse rimessa copia degli atti alla Camera dei deputati, con conseguente sospensione del procedimento penale per la durata di giorni 90 (novanta);
che il signor Presidente della Camera dei deputati, nella persona dell'onorevole Violante, ebbe a restituire gli atti inviatigli, risultando l'ordinanza carente, in termini di enunciazione dei fatti e delle norme di legge che si assumevano violate, come prescritto dall'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 253 (prot. n. 96062700108/PI, datata 27 giugno 1996);
che questo giudice, in data 9 luglio 1996, fissava udienza in camera di consiglio per integrare, nei sensi richiesti, l'ordinanza emessa nel corso dell'udienza preliminare del 4 giugno 1996;
che, nell'udienza del 7 novembre 1996, veniva sommariamente fatta la cronistoria degli accadimenti;
che, al termine dell'udienza camerale, il giudice si riservava di emettere l'ordinanza richiesta dall'onorevole Violante entro il termine di giorni 30 (trenta) (e cioè entro il 7 dicembre 1996);
che, puntualmente, questo giudice, al termine del periodo di giorni 30 (trenta), intende sciogliere come in effetti scioglie la riserva;

PER TALI MOTIVI

visti gli articoli 127 e seguenti del codice di procedura penale;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7 novembre 1996;

EMETTE

la presente ordinanza demandando all'ufficio di cancelleria gli adempimenti di specifica competenza e segnatamente per le notifiche e le comunicazioni a tutti i protagonisti della vicenda processuale.

Fanno parte integrante della presente ordinanza i seguenti fogli:
numeri 11, 12 e 13;
copia del verbale dell'udienza preliminare del 4 giugno l996 (vedi allegato 1);
copia della lettera inviata dall'onorevole Violante al sottoscritto giudice (*);
copia del verbale di udienza in camera di consiglio datata 7 novembre 1996.

(*) Il Presidente della Camera ha chiesto di integrare la precedente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 che prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Nel contempo, il giudice

DISPONE

1. che tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo n. 873/96 GIP siano trasmessi in copia conforme all'originale alla Camera dei deputati;
2. che il presente procedimento penale rimanga sospeso per la durata di giorni 90 (novanta) a far data dalla ricezione degli atti da parte della Camera dei deputati

Roma, 7 dicembre 1996.

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Vincenzo Ruotolo


Allegato n. 1.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Richiesta di rinvio a giudizio

nei confronti di Gasparri Maurizio (omissis):
per il reato previsto e punito dagli articoli 595, primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 perché, attraverso l'agenzia ANSA, trasmetteva un comunicato, intitolato «Giustizia: incontro Gasparri-Ispettori Ministero su Rimini» nel quale affermava:
«L'incontro Gasparri-Ispettori su Rimini».
«Si è trattato di una importante occasione per fare il punto sulla vergognosa gestione della giustizia a Rimini».
«Ce n'è abbastanza per fare piazza pulita al tribunale e alla procura.
Appare evidente, a mio avviso, l'esistenza di una vera e propria lobby politico-giudiziaria composta da autorevoli personaggi che operano a Rimini. Si va dall'avvocato Zavoli ... al dottor Andreucci, dal procuratore della Repubblica Battaglino al magistrato Paci ... Ho ricostruito ... anche le pressioni indicibili che sono state fatte nei confronti di Rossomandi, per il quale il Consiglio superiore della magistratura ha deciso il trasferimento con motivazioni che saranno pure esistenti, ma che potrebbero essere largamente inferiori a quelle che potrebbero comportare decisioni analoghe per altri suoi colleghi.
In particolare ho puntato l'indice nei confronti di Battaglino. Sono convinto che Battaglino abbia utilizzato in maniera più che discutibile la sua funzione di giudice della sezione civile a Rimini.
Tutta l'attività delle esecuzioni immobiliari è costellata da episodi inquietanti. Numerosi magistrati hanno effettuato acquisti di immobili che venivano messi in vendita dal tribunale. Lo stesso Battaglino potrebbe essere intestatario diretto attraverso prestanome di un cospicuo patrimonio immobiliare.
In particolare, con un'interrogazione, ho denunciato l'acquisto da parte di Battaglino di un immobile della ditta GECOS i cui soci, legati alla consueta lobby politico-pidiessina di Rimini, sono stati indagati e prosciolti dallo stesso Battaglino.
Ce n'è insomma abbastanza per invocare piazza pulita sul tribunale e la procura di Rimini affinché coloro che hanno utilizzato così male la loro funzione e che hanno perseguitato Vincenzo Muccioli e la comunità di S. Patrignano siano cacciati via nella ignominia che gli è propria».
Con ciò offendendo la reputazione di Battaglino Franco, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini, nonché recando offesa alla procura della Repubblica e al tribunale della sede predetta.
Roma, 11 ottobre 1995.
(Si omette la pubblicazione dei verbali di udienza).


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