Il giudice sull'eccezione avanzata dalla difesa di Bossi ex articolo 68 della Costituzione, ritenuto che le espressioni riconducibili alle affermazioni di Umberto Bossi paiono esorbitare i limiti dell'applicabilità dell'articolo 68 della costituzione;
visto l'articolo 2 quarto comma del decreto-legge n. 466 del 1996, dispone, a cura della Cancelleria, che copia degli atti del presente procedimento sia trasmessa alla Camera dei deputati del Parlamento e dispone altresì la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa.
I presenti sottoscrivono il verbale.
N. 256/96 R.G. N.R.
N. 685/96 R.G. G.I.P.
Il giudice per le indagini preliminari dottor Annunziata Ciaravolo,
vista l'ordinanza emessa il 25 ottobre 1996 (*) da questo giudice ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto-legge n. 466 del 1996 nel procedimento a margine indicato a carico di Bossi Umberto, nato a Cassano Magnano il 19 settembre 1941 ed altri,
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 11 novembre 1996, è stata integrata con l'ulteriore ordinanza pubblicata di seguito su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 che prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento.
preso atto della nota trasmessa dal Presidente della Camera dei deputati il 15 novembre 1996, pervenuta in questo Ufficio il 20 novembre 1996,
visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996, ad integrazione della sopra menzionata ordinanza, precisa quanto segue, confermando nel resto la medesima ordinanza:
il Pubblico Ministero, con richiesta depositata il 12 febbraio 1996, ha richiesto il rinvio a giudizio dell'onorevole Bossi Umberto in relazione al delitto di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 legge n. 47 del 1948, perché, in concorso con Fragonara Gianna - autore dell'articolo dal titolo «Bossi: che figura, era contro di noi» apparso sul periodico «Il Corriere della Sera», pubblicato in Milano in data 21 dicembre 1995 - quale intervistato ed ispiratore del contenuto dell'articolo stesso, offendeva la reputazione del dottor Antonio Di Pietro, affermando fra l'altro: «in realtà è un uomo della restaurazione che voleva rompere il Carroccio...
Che cosa posso farci io, se poi va a giocare a carte con il pacco dei soldi avvolti nel giornale».
Le espressioni che vengono attribuite all'onorevole Bossi, concernenti comportamenti che sarebbero stati tenuti da Di Pietro, appaiono diffamatorie, in considerazione della funzione di magistrato svolta da Di Pietro all'epoca della condotta attribuitagli: trattasi infatti di attività che sarebbe censurabile, quanto meno, sotto il profilo deontologico.
D'altra parte, non pare sostenibile che, nel rilasciare l'intervista trasfusa nell'articolo giornalistico «de quo», l'onorevole Bossi abbia agito nell'esercizio della funzione che l'ordinamento ha assegnato all'assemblea parlamentare, né nell'ambito di attività divulgative connesse, di cui al sopra menzionato articolo 4.
Sotto quest'ultimo profilo va evidenziato che i fatti attribuiti dall'onorevole Bossi a Di Pietro, al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche del parlamento, non costituivano oggetto di interpellanze o interrogazioni - atti tipici della funzione parlamentare, sicché non era configurabile il potere - dovere di informare i cittadini.
Pertanto, nel contesto in cui sono state espresse le affermazioni riguardanti Di Pietro, l'onorevole Bossi era sottoposto agli stessi limiti di ogni altro cittadino.
Va infine precisato che il procedimento rimarrà sospeso sino alla deliberazione della camera dei deputati e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti ivi compresa la presente ordinanza da parte della stessa.
Milano, 3 dicembre 1996.
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