Doc. IV-ter, n. 59




TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

N. 90/96 Reg. Gen.
N. 1529/93 R.G. N.R.
D.D.A. CZ

Sull'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato;
sentito il pubblico ministero e la parte civile;
rilevato:
che ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
che a tale norma sono da ricondursi, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, tutti i comportamenti rientranti nell'esercizio dell'attività parlamentare, quali presentazione di disegni di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, qualsiasi espressione di voto comunque formulata ed ogni altro atto parlamentare;
che tuttavia, nel caso di specie le condotte contestate all'imputato ed attraverso le quali il medesimo avrebbe concorso nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, non appaiono manifestamente rientranti nella nozione di attività parlamentare sopra descritta, non potendosi ricomprendere in essa attività quali la richiesta di voti in campagna elettorale e le altre condotte di agevolazione a soggetti gravitanti nella criminalità organizzata, le quali non costituiscono esercizio in sé dell'attività parlamentare ma configurano condotte sicuramente estranee a tale esercizio e, quindi, indiscutibilmente realizzabili al di fuori di esso;
che diversamente da quando previsto dalla normativa precedentemente vigente in materia di disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, secondo cui il giudice poteva ritenere l'eccezione sollevata manifestamente infondata e, quindi, procedere nel dibattimento, a norma dell'articolo 2, quarto comma, del vigente decreto-legge n. 555 del 1996, qualora il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, deve, senza possibilità di esercitare alcun potere discrezionale, provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto;
che la condotta contestata all'imputato è riferita a periodi nei quali questi era componente della Camera dei deputati (dal 5 giugno 1968 al 19 giugno 1979) e del Senato dal 1983 in poi, come risulta dalle certificazioni esibite dalla difesa;

PER QUESTI MOTIVI

ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza e degli atti del fascicolo del dibattimento, a cura della Cancelleria del tribunale, e degli atti del fascicolo delle indagini preliminari, a cura della Cancelleria del pubblico ministero, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
Visto l'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge n. 555 del 1996, sospende il procedimento fino alla deliberazione delle Camere all'uopo adite e comunque non oltre il termine di giorni novanta.

Castrovillari, 5 dicembre 1996.

Il Presidente
Dott. Virginia Mazzeo


IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. Virginia Mazzeo, presidente;
dott. Salvatore D'Ambrosio, giudice;
dott. Roberto Veneziano, giudice;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

ad integrazione del provvedimento emesso il 5 dicembre 1996, nel procedimento penale n. 90/96 nei confronti di Frasca Salvatore;
rilevato che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996, è necessario enunciare i fatti per cui si procede e le norme che si intendono violate;
ritenuto che nel corpo del provvedimento si è fatto implicito riferimento al capo d'imputazione non espressamente riportato;
si precisa che si procede a carico di Frasca Salvatore per i seguenti fatti:
delitto concorsuale di partecipazione in associazione di stampo mafioso ai sensi degli articoli 110 e 416-bis del codice penale, commesso in Rossano, Cosenza, Corigliano Calabro, Cassano allo Ionio, Sibari, dal 1978 e successivamente per avere, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, nella qualità di candidato a competizioni elettorali amministrative e politiche, successivamente in quella di parlamentare della Repubblica, nonché in quella di sindaco del comune di Cassano allo Ionio, concorso nelle associazioni criminali di stampo mafioso facenti capo a Cirillo Giuseppe, Tripodoro Pasquale, Carelli Santo, Pino Francesco, con i seguenti comportamenti concludenti che denotavano adesione al programma criminoso delle organizzazioni e che erano suscettibili di accrescere il prestigio di queste:
rivolgendo richiesta di raccolta di voti a Giuseppe Cirillo, capo società del «locale» di Sibari, nelle competizioni elettorali degli anni 1975-1976;
rivolgendo nel 1987, in occasione di competizione elettorale, richiesta di voti a Tripodoro Pasquale, notoriamente capo società in Rossano, nelle competizioni elettorali, promettendo anche un interessamento per la restituzione della patente di guida ritirata al predetto ed indirizzandolo a tal fine alla prefettura di Cosenza;
recandosi insieme a Tripodoro Pasquale nella stessa campagna elettorale e viaggiando a bordo della stessa auto a Paludi in occasione di comizio elettorale;
intervenendo nel 1986-1987, a favore di Franco Pino, notoriamente appartenente alla delinquenza organizzata di Cosenza e detenuto in quel carcere, riuscendo ad ottenere che il Pino non venisse inviato al carcere di Caltanissetta nel quale sarebbe dovuto essere ritrasferito;
rivolgendo nel 1987-1988 richiesta di voti nella campagna elettorale per le elezioni amministrative a Lanzillotta Luigi, inserito nell'organizzazione criminosa di Cirillo e Tripodoro, e successivamente assassinato in Corigliano Calabro nel 1993, recandosi a tal fine nei locali dell'autosalone «Plurimarche Srl» del quale erano soci i figli del Lanzillotta;
intrattenendo a titolo personale con il predetto Lanzillotta Luigi rapporti di amicizia e commerciali, acquistando dopo circa una diecina di giorni dalla visita cennata, una autovettura Fiat Uno (per la quale veniva emessa fattura in data 12 febbraio 1988);
intrattenendo nel contempo gli stessi rapporti anche nella qualità di sindaco del comune di Cassano allo Ionio procedendo il 27 gennaio 1988 alla aggiudicazione di una gara di appalto per l'acquisto di quattro autovetture per la quale gara, l'8 gennaio 1988, erano stati richiesti preventivi a varie ditte, ricevendo soltanto l'offerta della «Plurimarche S.r.l.» che, peraltro il 4 gennaio precedente, era stata dichiarata fallita;
contribuendo sistematicamente alle attività ed agli scopi dell'organizzazione criminale denominata «'ndrangheta» e specificamente delle cosche di Cirillo Giuseppe, Pasquale Tripodoro e Franco Pino, mediante incontri reiterati con gli stessi, partecipazione a comizio elettorale, mediante interessamento per le vicende del Tripodoro e del Pino esplicitato negli interventi indicati, con le aggravanti di cui agli articoli 416-bis, quarto, quinto e sesto comma, del codice penale, trattandosi di associazioni armate di stampo mafioso dedite alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona e ad assumere il controllo delle attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.

In Rossano, Cosenza, Corigliano Calabro, Cassano allo Ionio, Sibari, dal 1978 e successivamente sino al gennaio 1993 specificando che si assumono violate le norme di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale.

PER TALI MOTIVI

dispone che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria del tribunale, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Castrovillari, 17 dicembre 1996.

Il Presidente
Dott. Virginia Mazzeo


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