Doc. IV-ter, n. 58




TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE


Il giudice istruttore, letti gli atti della causa civile iscritta al n. 67462 del RGAC dell'anno 1995, vertente

TRA

Maroni Roberto (avvocato C. Bulgheroni e A. Fontana di Varese e M.C. Cafini di Roma)

E

Sgarbi Vittorio (avvocato G.P. Dall'Ara di Ferrara, professor V. Metta e dottor proc. S. Previti di Roma)

E

R.T.I. spa (professor avvocato Romano Vaccarella di Roma)

Premesso in

FATTO

Con citazione notificata il 13 dicembre 1995 l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma l'onorevole Vittorio Sgarbi, unitamente alla società R.T.I.-Reti televisive italiane, per sentirli condannare, il primo quale conduttore della rubrica televisiva «Sgarbi quotidiani», e la seconda quale proprietaria della rete televisiva «Canale 5», al risarcimento dei danni morali da lui subiti a seguito della diffamazione perpetrata nei suoi confronti dall'onorevole Vittorio Sgarbi, il quale, nel corso del programma televisivo citato, pronunciava le seguenti frasi:

a) nella trasmissione del giorno 7 gennaio 1995
«C'è, invece, un campione di tradimento, di ampio, largo tradimento, che oggi per salvare la sua ambizione, che era quella di andare al governo, non sa più da che parte stare, che è il numero due della Lega... Maroni non può essere contro il governo, perché sarebbe soltanto contro se stesso... ha fatto di tutto: ha pianto, era disposto a cedere ministri, altri ministri, pur di avere quella poltrona e adesso deve dichiararsi in contraddizione con il suo leader, dalla parte di Berlusconi... la sua azione è una azione di equilibrismo... cerca di controllare quelli che volentieri se ne andrebbero, di impedire loro di andarsene; va a piangere, questa volta, da Scalfaro, e torna a piangere da Berlusconi perché Berlusconi non accolga i dissidenti»; «Maroni, il loro capo, capo evidentemente poco considerato, che dice: perché non mi hanno detto nulla. Ma perché non sei nessuno; che ti possono dire a te, numero due di Bossi, numero due di Berlusconi, eterno numero due con le gambe corte. Maroni uno e due, che dice una cosa e ne fa un'altra... Maroni è un personaggio pirandelliano... e quando pensa a se stesso... sentite cosa dice... 'non mi si può dire né di aver tradito né di aver... nulla, nulla, nulla. Solo pazzo sono". Questa è la mentalità loro, di piccoli speculatori, volgari e ignoranti, rozzi, rozzi nelle idee».

b) nella trasmissione del giorno 9 gennaio 1995
«Ecco Bobo Maroni agli Interni, cioè tu prendi un personaggio che è di tale mediocrità che farebbe cattiva figura, che è consigliere comunale di un piccolo paese della Lombardia, e lo metti a fare il Ministro dell'interno. E quello non sa leggere, lo dichiara 'mi hanno ingannato, mi fanno le cose alle spalle, firmano i decreti senza che io lo sappia", pur firmandoli anche lui. Quindi uno sconclusionato, senza idee, senza forza, senza convinzione, senza carattere...».
Ha lamentato inoltre l'onorevole Maroni che l'onorevole Sgarbi, nel corso di una intervista rilasciata il 7 gennaio 1995 all'Agenzia giornalistica Ansa-Rete A, confermava le sue dichiarazioni, testualmente affermando: «confermo quanto detto, ovvero che in condizioni normali lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi...».
Infine ha dedotto l'attore che in data 8 gennaio 1995 l'onorevole Sgarbi, annunciando di aver dato mandato al suo legale per ottenere 20 miliardi di risarcimento dal Maroni non solo per sé, ma anche per «danni allo Stato» per la «conduzione scellerata del Ministero, anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del decreto-Biondi», aggiungeva nel corso di altra intervista alla stessa Agenzia: «I venti miliardi (andrebbero devoluti) alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime ingiustizie».
L'onorevole Maroni ha dedotto che le frasi sopra riportate, pronunciate al fine di gettare discredito sul suo aspetto fisico e sulle sue capacità morali ed intellettuali, integrano gli estremi del reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale) e, per quanto interessa il presente procedimento, del fatto illecito civile idoneo a cagionare un danno morale (articoli 2043 e 2059 del codice civile).

Ritenuto

che il convenuto onorevole Sgarbi ha eccepito, tra l'altro, «l'improponibilità, l'inammissibilità e, comunque, l'improcedibilità della domanda», rivendicando l'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, per essere egli membro del Parlamento della Repubblica e «versandosi in ipotesi di valutazioni critiche e giudizi espressi nell'ambito del dibattito politico e parlamentare, segnato all'epoca dei fatti da una netta ed aspra contrapposizione delle forze politiche di riferimento dell'attore e del convenuto»;
che non appaiono sussistere i presupposti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, per la immediata declaratoria di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione;
che, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati;
che la sospensione è stata disposta con ordinanza del G.I. emessa all'udienza del 13 ottobre 1996;
che gli atti sono stati restituiti per la mancata indicazione del fatto, come previsto dall'articolo 4 del citato decreto-legge e che, pertanto, detta ordinanza deve essere revocata e reiterata, anche ai fini della decorrenza del termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge (*).

(*) Con lettera del 13 novembre 1996 il Presidente della Camera ha restituito gli atti invitando il giudice a rinnovare l'ordinanza conformemente alla norma citata nel testo che prescrive che con l'ordinanza relativa all'applicabilità dell'articolo 68 l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

PER QUESTI MOTIVI

revoca l'ordinanza emessa all'udienza del 31 ottobre 1996;
dispone la sospensione della causa e la trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Presidenza della Camera dei deputati;
manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza a tutte le parti costituite.

Roma, 19 novembre 1996.

Il Giudice istruttore
Dott. Emilio Malpica


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