Doc. IV-ter, n. 56-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma, 10a sez. pen., in applicazione del decreto-legge n. 555 del 23 ottobre 1996, recante disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di tale decreto-legge conformemente alla prassi adottata dalla Camera in tale materia, in ossequio a numerose sentenze della Corte Costituzionale. La richiesta è formulata in relazione ad un procedimento penale concernente il deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui all'articolo 595 del codice penale in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).
I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi alle agenzie giornalistiche ANSA ed AGI, che ne effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, attraverso le quali egli avrebbe, secondo il capo di imputazione, asseritamente offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. In particolare l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato, in relazione al procedimento penale nei confronti del senatore Giulio Andreotti, indagato, com'è noto, da quella Procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare il dottor Caselli, in quanto «il processo Andreotti è un processo politico» ed ancora che lo avrebbe denunciato per «truffa aggravata abuso d'ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione politica».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 luglio 1997 procedendo anche all'audizione del deputato interessato. La Giunta ha avuto modo di rilevare che la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari. Nel corso della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a diffamare la persona del Procuratore della Repubblica di Palermo. Tale è stata anche l'opinione della Giunta, che ha rilevato che i suddetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al momento attuale - al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie opinioni.
Per tali motivi la Giunta propone pertanto all'Assemblea di dichiarare insindabili le dichiarazioni rese nel caso di specie dall'onorevole Sgarbi.

Gianfranco SCHIETROMA, Relatore.


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