N. 9608/95 R.G. notizie di reato.
N. 5851/96 R.G. Tribunale.
Il tribunale di Roma, Sezione 10 penale composto da:
D'Andria Mario Lucio, Presidente;
Capozza Vincenzo, Giudice;
Fiordalisi Albina, Giudice;
alla pubblica udienza dell'11 novembre 1996 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
nel procedimento instaurato nei confronti di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in relazione alla legge 8 febbraio 1948 per aver, con dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG, che ne effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Caselli Giancarlo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando, in relazione a procedimento penale nei confronti di Andreotti Giulio indagato da quella Procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare il magistrato, capo della Procura della Repubblica di Palermo; che «il processo Andreotti è un processo politico» ed ancora che avrebbe denunciato Caselli per «truffa aggravata e abuso d'ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione politica».
In Roma, nella data indicata.
Rilevato che la difesa dell'imputato ha chiesto, in via principale, l'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sul presupposto che sussistano nel caso di specie le condizioni richieste dall'articolo 68 della Costituzione, poiché le dichiarazioni indicate nel capo d'imputazione sarebbero qualificabili come opinioni espresse da Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;
ritenuto che tale richiesta non può essere accolta, poiché allo stato non risulta provato che quelle dichiarazioni siano state rese nell'ambito di attività divulgative connesse all'esercizio delle suddette funzioni;
ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 55 deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza, precisando che, sotto il vigore della vecchia normativa, era già stata data notizia del presente procedimento alla Camera dei deputati, che con nota del 20 febbraio 1996 aveva comunicato che avrebbe provveduto all'assegnazione alla Commissione competente per l'esame della riconducibilità o meno alle previsioni dell'articolo 68 delle opinioni espresse dallo Sgarbi.
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 55.
Roma, 11 novembre 1996.
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