Doc. IV-ter, n. 55-A





Onorevoli Colleghi! - La questione posta all'esame della Giunta riguarda una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata in merito ad un procedimento penale innanzi al tribunale di Napoli, dell'onorevole Nespoli, deputato nella XII legislatura, indagato del reato di cui all'articolo 595 del codice penale, diffamazione col mezzo di stampa.

I fatti possono così sintetizzarsi.

Con denuncia-querela del 6 dicembre 1994 Scafuto Raffaele denunciava Nespoli Vincenzo, nella qualità di direttore responsabile, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.

Lo Scafuto, consigliere comunale del comune di Afragola (Na) riteneva di essere stato diffamato dal contenuto di un articolo pubblicato sul giornale settimanale Nuova Città in data 2 settembre 1994 a firma di Nespoli Vincenzo.

Si leggeva testualmente in tale articolo, intitolato «Accattoni ed usurai» ed avente ad oggetto un commento politico sul risultato delle elezioni comunali nel comune di Cardito e nei centri viciniori:
«... ad Afragola, squallidi personaggi, come l'attuale sindaco o come Scafuto ed Errichiello miracolati dalla magistratura ed in attesa di conoscere le patrie galere, ci hanno negato questa possibilità...».

Il sospettato tenore offensivo di tali frasi avrebbe danneggiato gravemente il denunciante anche nella attività professionale di natura imprenditoriale.

A seguito di tale querela il pubblico ministero, dopo aver esperito le opportune indagini attraverso l'acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti del denunciante, dai quali emergevano rispettivamente procedimenti e condanne passate in cosa giudicata a carico dello Scafuto, chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti suindicati.

All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 il difensore del Nespoli eccepiva in primo luogo l'immunità sostanziale ex articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996 rilevando che pur non rientrando l'attività di giornalista tra gli atti tipici attraverso cui si esplicano le funzioni parlamentari, la stessa poteva essere alla stessa ricollegabile come attività divulgativa.

In via subordinata il difensore chiedeva che il giudice, ove non ravvisasse l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 253 del 1996, disponesse la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni in ordine alla possibilità di ritenere la condotta addebitata al Nespoli come rientrante tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto- legge n. 253 del 1996 atteso il tenore delle affermazioni contenute nell'articolo a firma del Nespoli, disponeva la trasmissione degli atti, in copia, alla Camera dei deputati dichiarando sospeso il procedimento.

Ciò premesso, va preliminarmente asserito che il Nespoli, all'epoca dei fatti deputato al Parlamento, scriveva l'articolo censurato su un settimanale di cultura politica ed attualità nell'attività politica extra moenia e nell'ambito di un rapporto diretto con gli elettori e chiaramente inerente all'espletamento del suo mandato.

Giova evidenziare, poi, che l'articolo era ispirato ad una ricognizione critica dei mutamenti degli assetti politici in alcuni comuni campani ed alla censura morale di alcuni personaggi della politica che avevano trovato sostegno in alcuni leaders politici come De Lorenzo e Pomicino, incappati in note vicende giudiziarie per fatti suscettibili di valutazione penale.

E proprio su questi fatti l'articolista richiamava l'attenzione ed il giudizio critico degli elettori in funzione delle ulteriori competizioni elettorali.

È questo, dunque, il contesto in cui vanno inserite le dichiarazioni del Nespoli, espresse sicuramente nell'esercizio di critica politica, spettante al parlamentare e riconducibile alla sua attività ed anche ai suoi poteri e doveri di denuncia.

Ritiene, pertanto, la Giunta che la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nei confronti dell'onorevole Nespoli riguarda fatti coperti dall'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Carmelo CARRARA, Relatore.


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