Letti gli atti del procedimento n. 18928/94 a carico di Formisano Antonio e Nespoli Vincenzo per il delitto di cui all'articolo 595 del codice penale;
udite le richieste del difensore del Nespoli all'udienza preliminare del 2 luglio 1996;
Con denuncia-querela del 6 dicembre 1994 Scafuto Raffaele denunciava Nespoli Vincenzo, nella qualità di redattore, e Formisano Antonio, nella qualità di direttore responsabile, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.
Lo Scafuto, consigliere comunale del comune di Afragola (Na) riteneva di essere stato diffamato dal contenuto di un articolo pubblicato sul giornale settimanale Nuova città in data 2 settembre 1994 a firma di Nespoli Vincenzo.
Si leggeva testualmente in tale articolo, intitolato «Accattoni ed usurai» ed avente ad oggetto le elezioni comunali nel comune di Cardito:
«...ad Afragola, squallidi personaggi, come l'attuale sindaco o come Scafuto ed Errichiello miracolati dalla magistratura ed in attesa di conoscere le patrie galere, ci hanno negato questa possibilità...».
Il tenore offensivo e falso di tali frasi avrebbe danneggiato gravemente il denunciante anche nella attività professionale di natura imprenditoriale.
A seguito di tale querela il pubblico ministero, dopo aver esperito le opportune indagini attraverso l'acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti del denunciante, chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti suindicati.
All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 il difensore del Nespoli eccepiva in primo luogo l'immunità sostanziale ex articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996 rilevando che pur non rientrando l'attività di giornalista tra gli atti tipici attraverso cui si esplicano le funzioni parlamentari, la stessa poteva comunque essere alla stessa ricollegabile come attività divulgativa.
In via subordinata il difensore chiedeva che il giudice, ove non ravvisasse l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 253 del 1996, disponesse la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni in ordine alla possibilità di ritenere la condotta addebitata al Nespoli come rientrante tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
Questo giudice ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996 atteso il tenore delle affermazioni contenute nell'articolo a firma del Nespoli, disponeva la trasmissione degli atti, in copia, alla Camera dei deputati dichiarando sospeso il procedimento.
in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 2 luglio 1996 ordina trasmettersi gli atti alla Camera dei deputati.
Napoli, 13 novembre 1996.
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