Onorevoli Colleghi! - La Giunta è stata chiamata a deliberare su una richiesta in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana Parenti.
La richiesta è stata trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma e pervenuta alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1996.
I capi di imputazione contestati all'onorevole Parenti sono i seguenti: il primo riguarda il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (calunnie), perché, in data 4 e 9 novembre 1994, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia avente ad oggetto l'attività dei Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per la quale era stata ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli ispettori, avrebbe accusato falsamente, sapendolo innocente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Francesco Saverio Borrelli, di fatti costituenti reati di minaccia a pubblico ufficiale e abuso d'ufficio. In particolare, l'onorevole Parenti - all'epoca dei fatti impegnata in qualità di sostituto procuratore della Repubblica nelle indagini sul filone delle cosiddette «Tangenti rosse», ma in situazione di contrasto con il procuratore e gli altri colleghi del «Pool di mani pulite», nonché, a suo dire, di sostanziale isolamento - dichiarava agli ispettori che il dottor Borrelli, nel corso di una conversazione le aveva prospettato la possibilità di inviare al Ministero di grazia e giustizia per eventuali valutazioni di ordine disciplinare la registrazione di un programma radiofonico avente per oggetto la diffusione del sistema tangentizio al quale la dottoressa Parenti aveva partecipato nonostante la presenza di persone indagate in procedimenti penali da lei condotti; ciò allo scopo implicito di indurre la dottoressa Parenti ad «allinearsi» all'orientamento della Procura sulle indagini in questione.
Il secondo capo di imputazione concerne anch'esso il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, perché, sempre nella stessa data e nell'ambito dell'inchiesta disciplinare disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia per la quale era stata ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli ispettori, avrebbe accusato falsamente, sapendolo innocente, il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano Gerardo D'Ambrosio, incaricato di coordinare i vari filoni di indagine nell'ambito dell'inchiesta «Mani Pulite», di fatti costituenti il reato di abuso d'ufficio. In particolare, l'onorevole Parenti avrebbe dichiarato agli ispettori che il dottor D'Ambrosio, nel corso di una riunione di lavoro avente ad oggetto la valutazione degli sviluppi delle indagini sul filone delle cosiddette «Tangenti rosse» (dalla stessa Parenti condotte, come si è accennato, in un clima, a suo dire, di sfiducia e di sostanziale isolamento, nonché di contrasto con gli altri colleghi del Pool di «Mani Pulite» e con lo stesso D'Ambrosio) le aveva fatto chiaramente intendere, a fronte di quanto invece sosteneva la dottoressa Parenti in base alle risultanze investigative, che in relazione a tali indagini non doveva essere inviata alcuna informazione di garanzia relativamente ad esponenti del PDS, poiché questa era la forza politica che assicurava il consenso in ordine all'inchiesta di «Mani Pulite».
La Giunta, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha rilevato che i fatti contestati riguardano situazioni antecedenti all'assunzione delle funzioni di membro del Parlamento da parte dell'onorevole Parenti e che, di conseguenza, nulla hanno a che vedere con le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione.
L'inchiesta ministeriale, nel cui ambito il Parlamentare inquisito riferì le circostanze sussunte poi nei due capi di accusa a suo carico ebbe ad oggetto fatti del tempo in cui l'onorevole Parenti svolgeva funzioni di Sostituto presso la Procura di Milano; fatti nascenti dal clima di diffusa incomprensione e diffidenza che si era creato tra il Sostituto, il Procuratore Capo, l'Aggiunto ed altri membri dell'Ufficio, in ordine alla opportunità di coltivare temi o canali di indagini attivate dalla Parenti.
Per tale sua qualità, e solo per tale ragione, ella fu chiamata a ricostruire storicamente gli accadimenti che la riguardavano, proprio in relazione a quelle indagini da lei svolte nell'ambito del filone delle cosiddette «tangenti rosse».
Riesce chiaro che siffatta ricostruzione, ancorché operata nel tempo successivo alla elezione della Parenti alla Camera dei Deputati, rimane del tutto estranea al suo nuovo status di parlamentare; sicché non pare giuridicamente sostenibile che le dichiarazioni da lei rese agli ispettori ministeriali possano, per la peculiare e mirata specificità delle informazioni fornite, considerarsi manifestazioni di funzioni parlamentari o, in ogni caso, ad esse connesse.
Per tali motivi, la Giunta è dell'avviso che, nel caso di specie, i fatti contestati al deputato Parenti non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Michele ABBATE, Relatore.
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