IL GIUDICE
ritenuto che nella specie allo stato non può essere accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 del primo comma della Costituzione;
visto l'articolo 2 del quarto comma del decreto-legge n. 555 del 1996,
trasmettersi immediatamente copia degli atti dell'intero procedimento alla Presidenza della Camera dei deputati.
Visto il quinto comma del suddetto articolo dispone la sospensione del procedimento in esame per il termine ivi previsto, fissando la nuova udienza del 13 marzo 1997, aula 6 del GIP, ore 11,30.
Roma, 5 novembre 1996.
All'onorevole Presidente
della Camera
Ad integrazione(*) della mia ordinanza del 5 novembre 1996 (vedi foglio 427 del primo fascicolo) ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996, Le comunico che i reati contestati all'onorevole Tiziana Parenti sono i seguenti:
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 5 novembre 1996, è stata integrata con la nota pubblicata di seguito su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, che prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento.
A) del reato di cui all'articolo 368 del codice penale, perché, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare disposta dal Ministro di grazia e giustizia avente ad oggetto l'attività dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per la quale era stata ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli Ispettori, accusava falsamente, sapendolo innocente, Borrelli Francesco Saverio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano di fatti costituenti reati di minaccia a pubblico ufficiale e abuso d'ufficio. In particolare, la dottoressa Parenti - all'epoca dei fatti impegnata nelle indagini sul filone delle cosiddette «Tangeti rosse», ma in situazione di contrasto con il Procuratore e gli altri colleghi del «Pool di Mani Pulite», nonché a suo dire, di sostanziale isolamento - dichiarava agli Ispettori che il dottor Borrelli, nel corso di una conversazione le aveva prospettato la possibilità di inviare al Ministro di grazia e giustizia per eventuali valutazioni di ordine disciplinare la registrazione di un programma radiofonico avente per oggetto la diffusione del sistema tangentizio al quale la Dottoressa Parenti aveva partecipato nonostante la presenza di persone indagate in procedimenti penali da lei condotti; ciò allo scopo implicito di indurre la dottoressa Parenti ad «allinearsi» all'orientamento della Procura sulle indagini in questione.
In Roma, il 4 e il 9 novembre 1994.
B) del reato di cui all'articolo 368 del codice penale, perché, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare disposta dal Ministro di grazia e giustizia avente ad oggetto l'attività dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per la quale era stata ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli Ispettori, accusava falsamente, sapendolo innocente, D'Ambrosio Gerardo, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, incaricato di coordinare i vari filoni di indagine nell'ambito dell'inchiesta di «Mani Pulite», di fatti costituenti il reato di abuso di ufficio. In particolare dichiarava agli Ispettori che il dottor D'Ambrosio, nel corso di una riunione di lavoro avente ad oggetto la valutazione degli sviluppi delle indagini sul filone delle cosiddette «Tangenti rosse» (dalla stessa Parenti condotte in un clima, a suo dire, di sfiducia e di sostanziale isolamento, nonché di contrasto con gli altri colleghi del Pool di «Mani Pulite» e con lo stesso D'Ambrosio) le aveva fatto chiaramente intendere, a fronte di quanto sosteneva invece la dottoressa Parenti in base alle risultanze investigative, che in relazione a tali indagini non doveva essere inviata alcuna informazione di garanzia relativamente ad esponenti del PDS, poiché questa era la forza politica che assicurava il consenso in ordine all'inchiesta complessiva di «Mani Pulite».
In Roma, il 4 e il 9 novembre 1994.
Nel corso dell'udienza preliminare fissata da questo GIP ai sensi dell'articolo 409 del quinto comma del codice di procedura penale (vedi foglio 396 del 1 fascicolo), la difesa ha sollevato l'eccezione concernente l'applicabilità nella specie dell'articolo 68 della Costituzione.
Ho ritenuto non fondata l'eccezione in quanto i fatti oggetto dell'imputazione, riferiti dalla Parenti agli Ispettori ministeriali, riguardano tutti il periodo in cui la stessa svolgeva funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano e i suoi rapporti con gli altri Magistrati del Pool.
Trattasi quindi di fatti antecedenti alla nomina parlamentare della dottoressa Parenti e che nulla hanno a che vedere con le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione.
Le dichiarazioni dell'onorevole Parenti agli Ispettori Ministeriali sono contenute nei fogli 15 e 29 del secondo fascicolo.
Quelle del dottor Borrelli e del dottor D'Ambrosio innanzi al pubblico ministero dottor Montaldi rispettivamente nei fogli 247 e 254 del 1 fascicolo (entrambi sono stati sentiti ai sensi dell'articolo 409 del quarto comma del codice di procedura penale e su esplicita richiesta di questo GIP a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione).
Roma, 21 novembre 1996.
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