Doc. IV-ter, n. 51-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, nella vigenza di uno dei decreti-legge che hanno a lungo regolato la materia delle insindacabilità, con riferimento ad un procedimento penale pendente per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, continuata e aggravata, nei confronti del senatore Novi, deputato all'epoca dei fatti.
Occorre innanzitutto affrontare la questione della competenza a deliberare. Com'è noto la questione - che si pone essenzialmente per i parlamentari che appartenevano a una Camera al momento del fatto e all'altra al momento del processo - è stata oggetto di una lunga controversia interpretativa tra coloro che ritenevano che la competenza dovesse essere assegnata al primo e quelli che la ritenevano spettante al secondo di tali due collegi. La questione è stata da ultimo risolta con la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 1999 che ha stabilito che la competenza spetta alla Camera alla quale il deputato apparteneva al momento del fatto.
Alla luce di tale sentenza la Giunta ha affrontato il merito della questione sottoposta con la presente richiesta nella seduta del 14 luglio 1999.
Occorre precisare fin d'ora che la richiesta concerne un procedimento penale pendente per tre fatti-reato (legati da un vincolo di continuazione) asseritamente consumatisi attraverso la pubblicazione di tre articoli di giornale rispettivamente in data 31 marzo, 18 aprile e 26 aprile 1994. Poiché il senatore Novi, nella XII legislatura (epoca alla quale si riferivano i fatti) aveva assunto la qualità di deputato a partire dal 13 aprile 1994 (data della sua proclamazione), la deliberazione della Giunta deve ritenersi riferita esclusivamente agli episodi del 18 aprile e del 26 aprile 1994, dovendosi, viceversa, ritenere l'episodio relativo al 31 marzo occorso in un periodo nel quale l'interessato non rivestiva la qualità di parlamentare e pertanto ipso facto escluso dall'ambito di applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ciò detto, le frasi ritenute diffamatorie sono le seguenti: nel primo editoriale il senatore Novi, dopo aver definito il dottor Quatrano «funzionario dello Stato addetto all'amministrazione della giustizia... solerte frequentatore di convegni ed assemblee del PDS e di Rifondazione Comunista», aggiungeva che il medesimo era «un collaboratore della Voce della Campania, un mensile che vende duemila copie e che negli anni d'oro di tangentopoli era onusto delle pubblicità delle imprese poi inquisite» invitandolo altresì a continuare le indagini con maggiore speditezza «soprattutto quelle che riguardavano le collusioni del PCI-PDS con i vampiri della sanità che facevano capo a Poggiolini» e infine concludendo l'editoriale con un accostamento tra il magistrato e il sindaco di Napoli «per la fede politica comune ma anche per il sovradimensionamento della sua persona e del suo ruolo» e invitandolo a «fare il magistrato e a leggere le carte».
Nell'editoriale del 18 aprile 1994 il senatore Novi contrapponeva le «idee molto chiare» del Procuratore della Repubblica di Napoli dott. Cordova «sui pentiti e sul funzionamento della giustizia» a quelle di alcuni suoi sostituti procuratori che «invece di lavorare seriamente si atteggiano a sociologi della politica», definendo altresì costoro «poveracci, poveri residui dell'antico regime ridotti a sproloquiare sui periodici un tempo sommersi dalla pubblicità dei protagonisti di tangentopoli» e definendo altresì «inquietante (...) l'inoperosa collusione di certi magistrati che si rifiutano di seguire le piste rosse di tangentopoli» nonché «la presenza nelle redazioni di periodici dai finanziamenti tutti da chiarire di magistrati della Repubblica».
Nell'editoriale del 26 aprile 1994 sempre su il Giornale di Napoli, il senatore Novi definiva «non più tollerabile l'incursione terroristica e provocatoria di certi sostituti comunisti che concionano su giornaletti sponsorizzati dalle imprese protagoniste di tangentopoli» rappresentanti dei «settori più screditati della magistratura» che «i residui dell'antico regime pensano di utilizzare... per difendere quello che rimane in piedi delle antiche consorterie partitocratiche».
La Giunta ha rilevato in primo luogo - anche se ovviamente tale valutazione non è tra quelle di sua competenza - che in entrambi gli articoli per i quali si pone la questione della insindacabilità (gli ultimi due) non è fatta nessuna menzione del dottor Quatrano, ma vi è un generico riferimento ad «alcuni magistrati».
Al di là di ciò, comunque, le frasi del senatore Novi costituiscono, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.
Per questi motivi la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, Relatore.


Frontespizio