Doc. IV-ter, n. 51




TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. n. 2469/94/21.
N. 209/95 GIP.

Il GIUDICE
sciogliendo la riserva espressa all'udienza in data 23 ottobre 1996

OSSERVA

con querela presentata alla Procura della Repubblica di Napoli in data 13 giugno 1994 il dottor Quatrano Nicola, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, rappresentava di essere stato vittima di una diffamazione aggravata e continuata a mezzo stampa ad opera di Novi Emiddio, redattore capo responsabile prima, e redattore capo editorialista poi, del quotidiano Il Giornale di Napoli, il quale in alcuni editoriali aveva adoperato espressioni e giudizi gravemente lesivi della sua immagine di persona e di magistrato, oltre che della sua reputazione con l'attribuzione anche di fatti determinati quale il rifiuto «di seguire le piste rosse di tangentopoli».
In particolare affermava il querelante:
a) ... in un editoriale del 31 marzo 1994 («Quatrano e Bassolino»), dopo avermi definito «funzionario dello Stato addetto all'amministrazione della giustizia... solerte frequentatore di convegni ed assemblee del PDS e di Rifondazione comunista», aggiungendo che sono «un collaboratore della voce della Campania, un mensile che vende duemila copie e che negli anni d'oro di tangentopoli era onusto delle pubblicità delle imprese poi inquisite» mi ha invitato a continuare le indagini con maggiore speditezza, «soprattutto quelle che riguardano le collusioni del PCI-PDS con i vampiri della sanità che facevano capo a Poggiolini», concludendo l'editoriale con un accostamento tra me ed il sindaco di Napoli «per la fede politica comune, ma anche per il sovradimensionamento della sua persona e del suo ruolo» invitandomi a «fare il magistrato e a leggere le carte»;
b) in un successivo editoriale del 18 aprile 1994 («C'è giudice e giudice») il Novi nel contrapporre le «idee molto chiare» del procuratore della Repubblica di Napoli, Agostino Cordova, «che ha idee molto chiare sui pentiti e sul funzionamento della giustizia» ad alcuni suoi sostituti procuratori, che «invece di lavorare seriamente s'atteggiano a sociologi della politica», definisce costoro «poveracci, poveri residui dell'antico regime ridotti a sproloquiare su periodici un tempo sommersi dalla pubblicità dei protagonisti di tangentopoli» definendo «inquietante... l'inoperosa collusione di certi magistrati che si rifiutano di seguire le piste rosse di tangentopoli» nonché «la presenza nelle redazioni di periodici dai finanziamenti tutti da chiarire di magistrati della Repubblica»;
c) in un terzo editoriale dal titolo «Gli ultimi lottizzati», pubblicato il 26 aprile 1994 sempre su il Giornale di Napoli, il Novi definisce «non più tollerabile l'incursione terroristica e provocatoria di certi sostituti comunisti che concionano su giornaletti sponsorizzati dalle imprese protagoniste di tangentopoli» rappresentanti dei «settori più screditati della magistratura» che «i residui dell'antico regime pensano di utilizzare... per difendere quello che rimane in piedi delle antiche consorterie partitocratiche».

Il 14 giugno 1994 gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno per competenza ex articolo 11 del codice di procedura penale ed il pubblico ministero di questo tribunale in data 9 febbraio 1995 presentava richiesta di rinvio a giudizio del Novi perché rispondesse del reato di cui agli articoli 81, 57-bis, 595, primo, secondo e terzo comma, 596-bis del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
All'udienza preliminare tenutasi in data 23 ottobre 1996 il difensore del Novi, rilevando (e provando documentalmente) che l'imputato era stato eletto deputato in data 13 aprile 1994 e senatore in data 9 maggio 1996 (funzione tuttora svolta), eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, essendosi promossa l'azione penale nei confronti di un parlamentare, mentre il pubblico ministero ed il difensore della parte offesa chiedevano separarsi gli atti e procedersi solo in ordine al fatto diffamatorio consumatosi in data 31 marzo 1994, epoca in cui il Novi non era ancora stato eletto alla Camera dei deputati.
Osserva il giudicante che, a seguito dell'emanazione della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, anche i membri del Parlamento possono essere sottoposti a procedimento penale senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono e nessuna sospensione del procedimento è prevista. Ha conservato, invece, piena vigenza l'esimente di cui all'articolo 68, primo comma, della Carta costituzionale («I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni») che ha trovato regole applicative nel decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.
Occorre esaminare, quindi, se la fattispecie in esame rientri o meno nel novero di quelle per le quali diventa doverosa la declaratoria ex articoli 129 o 409 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 2 nn. 1 e 3 del decreto-legge citato. Nel caso in esame siamo certamente fuori delle ipotesi di cui al n. 1 articolo citato, non avendo il Novi commesso il fatto nell'ambito della attività parlamentare. Resta da vedere, al fine della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, se la condotta del Novi possa definirsi «attività divulgativa connessa, pur se svolta fuori del Parlamento» (n. 3 articolo citato): a tal proposito non sembra al giudicante che possa accogliersi l'eccezione difensiva, sul rilievo che l'attività di editorialista del Novi non presentava alcuna connessione con le funzioni parlamentari e che la condotta diffamatoria ipotizzata dall'accusa era già iniziata in periodo precedente all'elezione alla Camera dei deputati ed è continuata sullo stesso tono in periodo successivo, tanto che lo stesso pubblico ministero ha ravvisato nei fatti la sussistenza del vincolo della continuazione ex articolo 81 del codice penale. Tale ultima circostanza rende inopportuna, anche sotto l'aspetto della economia processuale, la separazione dagli altri dell'episodio delittuoso che vuolsi perpetrato in data 31 marzo 1994, per cui va respinta anche la richiesta avanzata dal pubblico ministero e dal difensore della persona offesa.
Il rigetto della eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione impone gli adempimenti e la declaratoria di cui all'articolo 2 nn. 4 e 5 del decreto-legge n. 466 del 1996.

PER QUESTI MOTIVI

a) rigetta l'eccezione di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avanzata nell'interesse di Novi Emiddio;
b) rigetta la richiesta di separazione degli atti come proposta dal pubblico ministero e dal difensore della persona offesa;
c) dispone trasmettersi copia degli atti alla Camera dei deputati; limitatamente agli episodi di diffamazione commessi il 18 aprile 1994 ed il 26 aprile 1994;
d) dichiara la sospensione del procedimento.

Deciso in Salerno il 30 ottobre 1996.

Il GIP
Dott. Vittorio Perillo


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