N. 2563/95 R.G. notizie di reato
N. 978/96 R. GIP.
articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
Il Giudice, dottoressa Gilda Loforti
vista la richiesta del pubblico ministero di proroga del termine per le indagini preliminari nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dottor Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo;
letta la relata di notifica all'indagato del superiore atto da cui risulta che il predetto ha eccepito l'applicabilità in ordine ai fatti di cui al presente procedimento dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
esaminati gli atti:
rilevato che, allo stato, la sollevata eccezione non può essere accolta stante che, da un lato, il tenore delle espressioni attribuite all'indagato come riportate nella querela presentata dal dottor Caselli non appare riconducibile al concetto di espressioni di opinioni rese da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, dall'altro, in difetto della completa trascrizione della video-cassetta relativa alla trasmissione televisiva nel corso della quale sarebbero state pronunciate le espressioni offensive (ragione per la quale, peraltro, il pubblico ministero ha richiesto la proroga del termine per le indagini preliminari), non è possibile pervenire a diversa conclusione;
ritenuto, pertanto, di dovere disporre la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati alla quale appartiene la persona sottoposta ad indagini con conseguente sospensione del presente procedimento;
visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, rigetta l'eccezione proposta dall'onorevole Vittorio Sgarbi e dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati alla quale l'indagato appartiene.
dichiara, per l'effetto, sospeso il presente procedimento sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del detto organo costituzionale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, lì 14 settembre 1996.
articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
Il Giudice, dottoressa Gilda Loforti
vista la propria precedente ordinanza del 14 settembre 1996 con la quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, è stata rigettata la eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dall'onorevole Vittorio Sgarbi ed è stata disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati nonché la sospensione del presente procedimento sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il termine di giorni novanta dalla ricezione degli atti;
vista la nota del Presidente della Camera dei deputati datata 1 ottobre 1996 (n. Prot. 96100100023/PI) (*), con la quale è stato richiesto di enunciare il fatto per il quale è in corso il procedimento con la indicazione delle norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento;
(*) Con la nota citata il Presidente della Camera, conformemente alla prassi ormai consolidata, ha restituito gli atti, chiedendo l'integrazione della suddetta ordinanza nel senso specificato nel testo e precisando che tale integrazione è particolarmente significativa ai fini del competente esame da parte della Camera in quanto, nella prassi parlamentare, l'ordinanza e la eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge costituiscono gli unici atti del procedimento che vengono stampati e distribuiti.
ritenuto di dovere accedere alla detta richiesta integrando il proprio precedente provvedimento nel senso che segue, come desunto dalla querela presentata in data 26 ottobre 1995 dal dottor Giancarlo Caselli e che costituisce, allo stato, l'elemento di prova su cui il procedimento si fonda;
che, a modifica ed integrazione della propria precedente ordinanza del 14 settembre l996, laddove nella stessa al quinto e sesto rigo è detto «... in danno del dottor Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo» deve aggiungersi, leggersi ed intendersi, quanto segue:
«previsto e punito dall'articolo 595, primo e secondo comma del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge n. 47 del 1948 e 30 della legge n. 223 del 1990 per avere l'indagato, nel corso della trasmissione «Fatti e misfatti» andata in onda sulla rete televisiva «Italia Uno» il 26 luglio 1995, gravemente offeso la reputazione del dottor Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando «La situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come... e Caselli..., evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti... loro, in realtà, andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una questione giudiziaria... non è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti», utilizzando, quindi, espressioni comunque travalicanti il legittimo esercizio del diritto di critica in quanto, di per se stesse, obiettivamente lesive della stima di cui gode il suddetto magistrato nel suo ambiente professionale e, più in generale, nel corpo sociale.
In Roma ed in Palermo il 26 ottobre 1995.
la trasmissione di copia degli atti del procedimento in uno al presente provvedimento alla Camera dei deputati cui l'indagato appartiene per l'ulteriore corso.
Caltanissetta, lì 25 ottobre 1996.
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