Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità a suo tempo inviata dal Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 253 del 1996. Come è noto, la richiesta, al pari di molte altre, è stata mantenuta all'ordine del giorno anche dopo la decadenza del suddetto decreto in ossequio alla consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta comunque alle Camere di pronunciarsi sulla insindacabilità delle opinioni espresse dai propri componenti, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
Il procedimento civile dal quale trae origine la richiesta riguarda alcune affermazioni proferite dal collega Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 4 maggio 1993.
Nel corso della trasmissione il deputato Sgarbi commentava criticamente il fatto che pochi giorni prima una folla di persone aveva inveito contro l'onorevole Craxi all'uscita del suo albergo lanciandogli addosso delle monetine. Da quell'episodio l'onorevole Sgarbi svolgeva una complessiva riflessione sul fenomeno di Tangentopoli, nell'ambito della quale metteva in evidenza anche il coinvolgimento di esponenti politici appartenenti al partito del PCI-PDS. Dopo aver affermato che in quel partito, in quel momento, vi erano 72 inquisiti, e dopo aver riferito specificamente di diversi episodi di corruzione che avevano coinvolto anche esponenti di quel partito, proferiva le seguenti parole: «un altro pentito, comunque persona indagata, ha detto di aver versato tangenti al secondo del partito comunista, del PDS, Massimo D'Alema. Allora cominciamo a stare attenti che questi che urlano hanno fatto esattamente lo stesso di quelli contro cui stanno urlando. Da Scalfari al PDS non sono senza vergogna e quindi io ho chiesto ieri che venisse ucciso Craxi perché non vedo altra soluzione; ma quando sarà eliminato lui faremo i conti poi con questi». Per tali affermazioni l'onorevole Sgarbi è stato citato in giudizio dall'onorevole Massimo D'Alema per il risarcimento del danno.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12 marzo 1997. Dopo un ampio dibattito è prevalsa, a maggioranza, l'opinione secondo cui le affermazioni rese dal collega Sgarbi dovevano inquadrarsi nell'ambito del dibattito politico che da molti anni ha avuto luogo ed ha ancora luogo sul fenomeno di Tangentopoli. Tale dibattito, come è ben noto, ha coinvolto in modo profondo l'intera classe politica e si è svolto, in larga parte, anche nelle aule parlamentari. Basti pensare, per rimanere al periodo al quale risalgono i fatti oggetto del procedimento, alle numerose discussioni sulle autorizzazioni a procedere in giudizio, che avevano luogo ogni settimana in Parlamento e che erano incentrate strettamente sui temi dell'intreccio tra responsabilità politica e responsabilità giudiziaria in relazione alle indagini penali allora in corso.
Tale dibattito, peraltro - è appena il caso di ricordarlo - appare ancor oggi tutt'altro che concluso.
In questo contesto le affermazioni critiche rese nei confronti dell'onorevole D'Alema, al di là del fatto specifico cui si riferiva l'oratore, sono da collocare nel contesto di una riflessione complessiva, propria del collega Sgarbi e della parte politica alla quale egli appartiene, sul ruolo del PCI-PDS all'interno del sistema di finanziamento dei partiti nella cosiddetta «prima Repubblica».
Alla luce delle considerazioni svolte sopra le affermazioni del deputato Sgarbi, ancorché espresse in forme e toni a mio giudizio non condivisibili, possono tuttavia essere considerate una proiezione estrema dell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e in quanto tali pienamente scriminate dalla previsione di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Enzo CEREMIGNA, Relatore.
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