Doc. IV-ter, n. 49




IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione I

così composto:
dott. Alberto Bucci, presidente;
dott. Tommaso Sebastiano Sciascia, giudice;
dott. Stefano Olivieri, giudice relatore;

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49980/93 RGAC posta in deliberazione alla udienza collegiale del 14 giugno 1996 vertente
tra
D'Alema Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 98, presso lo studio dell'avvocato Guido Calvi e dell'avvocato Stefania Votano che lo rappresentano e difendono per procura apposta in margine all'atto di citazione;
ATTORE

e

Sgarbi Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ufente 19, presso lo studio dell'avvocato Francesco Bremes che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasquale Balzano Prota del Foro di Milano ed all'avvocato Gian Pietro Dall'Ara del Foro di Ferrara, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e per mandato generale alle liti 19 febbraio 1991 per atto notaio Donati di Crema rep. 33824/4615;
CONVENUTO

nonché

Reti televisive italiane - RTI Spa in persona del presidente signor Adriano Galliani, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 92 presso lo studio dell'avvocato Carlo Silvetti che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Vittorio Dotti e Fulvio Morese del Foro di Milano per procura apposta in margine alla comparsa di risposta;
CONVENUTA

Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.

IL COLLEGIO

premesso che con atto notificato in data 17 e 18 giugno 1993 D'Alema Massimo ha convenuto in giudizio avanti questo tribunale Sgarbi Vittorio e la RTI Spa per sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità «anche ex articoli 2043 e 2059 del codice civile nonché 185 del codice penale e 12 della legge sulla Stampa», al risarcimento dei danni subiti a causa delle dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese dal convenuto Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» andata in onda il 4 maggio 1993 sulla emittente Canale 5 gestita in concessione dalla RTI Spa;
rilevato che alla data del fatto il convenuto Sgarbi Vittorio era membro della Camera dei deputati e che è stata eccepita l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione; che la disciplina normativa di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, impugnata dal procuratore dell'attore per vizio di legittimità costituzionale (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 455 del 1994), ha cessato di avere efficacia per mancata conversione in legge, rimanendo, pertanto, il collegio dispensato dall'esame della relativa eccezione; che, nelle more del giudizio, è stato pubblicato il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» con contenuto normativo parzialmente diverso da quello del decreto-legge decaduto;
ritenuto di non dovere accogliere la eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione proposta dai convenuti in quanto l'attività di informazione critica svolta dal convenuto Sgarbi in modo professionale - o comunque retribuito - attraverso il programma televisivo «Sgarbi quotidiani» non si differenzia, sotto il profilo oggettivo, da quella svolta da giornalisti e conduttori in trasmissioni e spettacoli diretti alla formazione della pubblica opinione su fatti e persone di interesse generale, e non può, pertanto, essere ricondotta ad esercizio delle funzioni di parlamentare; né è dato ravvisare nella specie una «connessione» tra il commento dei fatti politici svolto dal convenuto nella trasmissione del 4 maggio 1993 e concrete iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996 - dallo stesso intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi fatti;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253;
ordina la trasmissione di copia degli atti del giudizio alla Camera dei deputati;
dichiara sospeso il processo fino alla deliberazione della Camera dei deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa Camera.

Roma, 28 giugno 1996.

Il Presidente
(Dott. Alberto Bucci)


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