Doc. IV-ter, n. 48-A





Onorevoli Colleghi! - Il 3 giugno 1996, nel corso di un comizio elettorale svolto in tarda serata nella Piazza Vittoria di Lodi, l'On. Umberto BOSSI, nel trattare dei problemi della informazione - che definì «addomesticata e centralista» perché «a guidarla sono i palazzi del potere romano» -, accortosi della presenza di operatori RAI e MEDIASET, ne stigmatizzò il malvezzo di «distorcere le informazioni ai loro fini», esortando «i ragazzi con le camicie verdi» che attendevano a compiti di ordine, ad allontanarli.
L'esortazione, accompagnata da ostili insulti («questi sono la vergogna del Paese, sono il potere centralista, la marmaglia del potere centralista» etc.), fu accolta dal servizio d'ordine e gli impauriti operatori - cui non fu usata violenza fisica - lasciarono le postazioni loro assegnate senza opporre resistenza «per evitare che qualche male-intenzionato, eccitato dalle parole dell'On. BOSSI», potesse passare a vie di fatto nei loro confronti.
Questi fatti formarono oggetto di informativa della Questura di Lodi al Procuratore della Repubblica di quella città, il quale promosse azione penale nei confronti dell'On. BOSSI per il delitto di violenza privata (articolo 110 e 610 c.p.).
Sorta, in relazione a tali fatti, questione in ordine alla applicabilità del primo comma dell'articolo 68 Cost., della vicenda, a seguito di ordinanza del G.I.P. presso la Procura Circondariale di Lodi del 23.10.1996, è stata investita questa Giunta, la quale, all'esito di approfondito esame, ha maturato convincimento di sindacabilità dell'azione ipotizzata a carico del Parlamentare inquisito.
Premesso che la c.d. insindacabilità esterna, quella, cioè, riferita ad opinioni espresse non in costanza di esercizio di compiti parlamentari tipici, esige un rapporto di connessione diretta e funzionale tra questi e le prime, sicché le opinioni risultino funzionalmente legate ai compiti o comunque divulgative degli stessi - del che è lecito dubitare nella specie -, giova osservare che la copertura costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 68 Cost. riguarda «le opinioni espresse ed i voti dati» dal Parlamentare e non già i comportamenti di azione, e, cioè, le condotte commissive ed omissive, le quali, venuto meno l'istituto dell'autorizzazione a procedere, restano di per sé fuori da qualsiasi ipotesi di insindacabilità e, perciò, di improcedibilità dell'azione penale.
Nel caso che ne occupa è stato ipotizzato in fatto a carico dell'incolpato una condotta astrattamente riconducibile nello schema dell'articolo 610 c.p., e, cioè, un'attività violenta o minacciosa atta a coartare la volontà dei soggetti passivi del reato immaginato, costringendoli a comportamenti non voluti.
Ora se così è, l'istituto della insindacabilità dell'articolo 68, primo comma, Cost. non può trovare applicazione nel caso di specie; onde, della condotta che gli viene ascritta, l'On. BOSSI deve rispondere all'Autorità Giudiziaria procedente.
Pertanto, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele ABBATE, Relatore.


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