N. 3092/96 R. notizie di reato
N. 2951/96 R. G.I.P.
Oggetto: Il G.I.P.,
l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.
che copia degli atti del procedimento sia trasmessa senza ritardo alla Camera dei deputati - Roma, perché essa voglia deliberare nel merito dell'eccezione sollevata dal difensore, ossia circa l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.
Lodi, 23 ottobre 1996.
letti gli atti del procedimento;
viste le richieste del difensore di fiducia dell'onorevole Umberto Bossi, indagato in relazione al reato previsto e punito articoli 110-610 del codice penale, perché, in concorso con persone non tutte identificate, nel corso di un comizio da lui tenuto in occasione delle elezioni amministrative, quale segretario nazionale della Lega-Nord, costringeva Carpi De Resmini Paolo, Petruzziello Bruno, Razzini Claudio e Catrambone Salvatore, giornalisti ed operatori che riprendevano la manifestazione per conto della RAI e di Canale 5, a cessare le riprese e ad allontanarsi dal palco, con parole ed atteggiamenti oggettivamente minacciosi e con invito alle «camicie verdi» in servizio d'ordine della Lega ad intervenire.
Fatto commesso in Lodi il 3 giugno 1996;
viste le osservazioni e le richieste del pubblico ministero che contrasta la domanda di archiviazione sull'assunto che è inapplicabile nel caso per cui è processo l'articolo 68 della Costituzione;
ritenuto che, in effetti, il fatto per cui l'onorevole Umberto Bossi è indagato in questo procedimento non può essere qualificato come attività divulgativa connessa ad atti parlamentari, trattandosi di fatto penalmente illecito in sé non inerente il comizio elettorale (si trattava, peraltro, di elezioni amministrative), sebbene esso sia stato commesso in occasione e nelle circostanze di quel comizio;
ritenuto, conseguentemente, che nel caso di specie non è applicabile l'articolo 68 della Costituzione;
ritenuto, che l'eccezione sollevata dal difensore è infondata;
preso atto, che il pubblico ministero non ha fatto richiesta di archiviazione ex articolo 409 del codice di procedura penale;
visto l'articolo 2, comma 4, decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466;
Ritenuto che occorre procedere contro l'onorevole Umberto Bossi in relazione al reato sopra indicato, atteso che a suo carico emergono concreti indizi di colpevolezza dalle informative di polizia giudiziaria in atti nonché dalla registrazione del comizio in questione e dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese;
preso atto che l'onorevole Umberto Bossi al momento del fatto apparteneva alla Camera dei deputati;
Manda la Cancelleria per l'esecuzione della presente ordinanza (omissis).
(Dott. Vincenzo Bonvissuto)
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