ORDINANZA
articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
N. 1934/96 R.G. notizie di reato
N. 1869/96 R.G. G.I.P.
Il giudice dottor Roberto Spanò,
letti gli atti del procedimento penale a carico dell'onorevole Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, e di Gori Giorgio, nato a Bergamo il 24 maggio 1960, in relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 595 commi primo, secondo e terzo del codice penale, 13 della legge n. 47 del 1948, così come richiamato dall'articolo 30 della legge n. 223 del 1990, fatto commesso in data 14 marzo 1996 nell'ambito della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», trasmessa dalla rete televisiva «Canale 5», ai danni dei sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Milano dottor Gherardo Colombo e dottor Ilda Bocassini;
letta l'istanza, depositata il 17 ottobre 1996 dalla difesa dell'imputato, e quindi illustrata oralmente all'odierna udienza preliminare, con la quale è stata rilevata la questione relativa all'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente richiesta di immediata declaratoria di non punibilità ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 466 del 1996, o, in subordine, di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla competente Camera ex articolo 4 del medesimo decreto-legge;
rilevato, più in particolare, che la difesa ha argomentato la propria richiesta sostenendo che le condotte ascritte all'imputato rientrano nel mandato e nelle prerogative parlamentari, quantomeno sotto il profilo delle «attività divulgative connesse», e che in ogni caso trattasi di contestazioni infondate nel merito;
rilevato che le argomentazioni difensive non sono condivisibili, in quanto le condotte riferite nella richiesta di rinvio a giudizio all'onorevole Sgarbi appaiono obiettivamente e manifestamente non connesse al mandato parlamentare, che è finalizzato allo svolgimento di alte e delicate funzioni (quali la formazione delle leggi, la collaborazione alla formazione degli altri organi costituzionali, lo svolgimento di funzioni giurisdizionali), proprio per questo tutelate a mezzo di una specifica forma di «irresponsabilità», insuscettibile, per la sua natura di jus singulare, di analogie ed estensioni che si pongano in contrasto con la dizione dell'articolo 68 della Costituzione e con la ratio juris delle prerogative del Parlamento;
rilevato in particolare che deve ritenersi al di fuori dell'ambito di cui sopra la divulgazione di giudizi che presentano, quantomeno, un fumus diffamatorio, a mezzo di una trasmissione televisiva, e ciò sia che l'autore di essi abbia agito in qualità di scrittore, saggista od opinionista, sia in virtù di mandato elettorale (che è cosa diversa dal mandato parlamentare, v. Cass. Pen., sez. VI, 16 giugno 1980), poiché anche in tale ipotesi il membro di una Assemblea legislativa incontra nella critica politica (nella quale pure può rientrare la valutazione delcomportamento dei magistrati) gli stessi limiti espressivi degli altri cittadini;
rilevato che alla luce di quanto sopra esposto non va accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e che quindi, ex articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, deve disporsi trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati con conseguente sospensione del processo fino alla deliberazione della stessa - e, comunque, non oltre il termine di 120 giorni dalla recezione degli atti -:
rilevato che non appare necessaria né opportuna la separazione del procedimento rispetto al coimputato Gori Giorgio;
visto l'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466,
l'eccezione avanzata dalla difesa dell'onorevole Sgarbi concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
l'immediata trasmissione di copia degli atti del presente processo alla Camera dei deputati per le determinazioni di competenza;
la sospensione del processo sino alla deliberazione della Camera dei deputati, e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla recezione degli atti da parte della predetta Camera;
il processo all'udienza del 5 marzo 1997, ore 10.15, dandone avviso alle parti presenti.
Brescia, 21 ottobre 1996.
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