Doc. IV-ter, n. 46-A





Onorevoli Colleghi! - 1. Con ordinanza 21 ottobre 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha disposto la trasmissione alla Camera dei deputati degli atti del procedimento penale per diffamazione aggravata nel quale è imputato il deputato Vittorio Sgarbi affinché questa deliberi se al fatto che è alla base di tale procedimento penale sia applicabile la disposizione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, se cioè esso costituisca espressione di opinioni da parte di un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
Nel contempo il giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione del procedimento per novanta giorni.
2. Il procedimento penale di cui si tratta ha preso avvio dalla querela presentata il 20 maggio 1994 nei confronti dell'onorevole Sgarbi dal dottor Luigi Esposito, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, con riferimento al contenuto di una intervista rilasciata dall'onorevole Sgarbi al quotidiano la Repubblica del 5 maggio 1994 nella quale lo stesso affermava, tra l'altro: «... Per Costagliola, come per Quatrano, Cantelmo e l'altro giudice per le indagini preliminari Luigi Esposito, ho chiesto pubblicamente l'arresto per aver calpestato il codice con i loro folli provvedimenti cautelari per Vito Gamberale e Giulio Di Donato».
3. La Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 12 febbraio 1997, ha esaminato il caso ed ha accolto la proposta del relatore deliberando di proporre all'Assemblea l'insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto ascritto all'onorevole Sgarbi.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che le critiche - aspramente formulate dall'onorevole Sgarbi - in ordine alla attività giurisdizionale del dottor Esposito si sono inserite nell'ambito di un ampio dibattito che, originato dal provvedimento di custodia cautelare nei confronti degli imputati Gamberale e Di Donato, si è di fatto esteso ai problemi generali della giustizia e al tema della tutela delle persone sottoposte a custodia cautelare.
In tale dibattito l'onorevole Sgarbi è ripetutamente intervenuto contestando, in maniera violentemente polemica, i provvedimenti assunti dalla magistratura napoletana.
Il dibattito di cui sopra ha peraltro avuto una vasta eco nei mezzi di informazione particolarmente a seguito delle critiche espresse, in ordine alla legittimità del procedimento penale a cui è stato sottoposto il Gamberale, dalla Federazione internazionale dei diritti dell'uomo nonché dell'avvio, da parte del Ministro di grazia e giustizia, dell'azione disciplinare nei confronti di due sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Napoli per gravi irregolarità nell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del dottor Gamberale.
Gli interventi dell'onorevole Sgarbi si sono collocati nell'ambito di tale dibattito; tra di essi rientra anche quello che è oggetto del procedimento penale de quo.
A giudizio della Giunta si è pertanto in presenza della manifestazione di opinioni - espresse extra moenia - da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
Conseguentemente la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.


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