Doc. IV-ter, n. 46




TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 5 - Dottor Alberto Pazienti

Il giudice per le indagini dottor Alberto Pazienti
ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 21 ottobre 1996 la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 9169/94 R.G. GIP a carico di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.

Rilevato che in data 28 febbraio 1996 il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sgarbi Vittorio in ordine al reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948, perché rilasciando una intervista che veniva pubblicata sul quotidiano la Repubblica - edizione di Napoli - del 5 maggio 1994, nell'articolo intitolato: «Costagliola? Gli è toccata la pena capitale», offendeva la reputazione di Luigi Esposito, affermando tra l'altro: «Per Costagliola, come per Quatrano, Cantelmo e l'altro GIP Luigi Esposito, ho chiesto pubblicamente l'arresto per avere calpestato il codice con i loro folli provvedimenti cautelari per Vito Gamberale e Giulio Di Donato».

Indicando quali fonti di prova:
querela della parte lesa, copia dell'articolo di stampa;
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che Sgarbi all'epoca del fatto era componente della Camera dei deputati, ed è stato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 21 aprile 1996;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato;
ritenuto peraltro, che i difensori hanno eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che tale eccezione non può essere accolta in quanto le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del GIP Esposito non costituiscono espressioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma denotano piuttosto la volontà di offendere la reputazione di un magistrato dichiarando che con i suoi folli provvedimeti calpestava il codice.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione, 2 e 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti di Sgarbi Vittorio concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta.

Roma, 21 ottobre 1996.

Il Giudice
(Dott. Alberto Pazienti)


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