Doc. IV-ter, n. 45-A





Onorevoli Colleghi! - La presente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del deputato Sgarbi è stata trasmessa dal giudice istruttore del tribunale di Roma il 28 ottobre 1996, nell'ambito di un procedimento civile instaurato con citazione notificata il 13 dicembre 1995 dall'onorevole Roberto Maroni, il quale ha convenuto in giudizio l'onorevole Vittorio Sgarbi e la Spa RTI, deducendo il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso delle puntate della trasmissione «Sgarbi Quotidiani» andate in onda su Canale Cinque i giorni 14 dicembre 1994 e 6 gennaio 1995 e nel corso di interviste ad agenzia di stampa, svoltesi il 7 e l'8 gennaio 1995.
Le dichiarazioni contestate sono le presenti: «Io non voglio Maroni, Bossi, la Pivetti, questi incapaci senza un pensiero, senza un'idea, senza nulla ... non voglio l'Italia di questi inesistenti personaggi che governano col furto da sempre ancora vogliono continuare con l'autorità e il fascismo, la violenza e l'incapacità ...» (trasmissione televisiva del 14 dicembre 1994) «Maroni, Maroni, con queste gambe corte, quella cosa, quei discorsi dissennati che non sa nulla, nulla di nulla, è peggio di Bossi... Loro non ci possono andare all'estero. È bene che si chiudano nei loro recinti in mezzo alle galline, ai polli, dove sono sempre stati. Questo è il livello medio di questi traditori... gente che deve tornare alla scuola elementare... gente impresentabile esteticamente, culturalmente, privi di idee e di pensiero, di civiltà, privi di tutto, capaci soltanto di minacciare dopo aver rubato come quelli che hanno tentato di abbattere... hanno diviso le poltrone (che) corrispondono ad uno stipendio che viene dato a persone al di fuori delle loro capacità e quindi chi è nominato ... è complice dei ladri» (trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995) «confermo quanto detto ovvero e "dei ladri" che in condizioni normali lui, Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi» (intervista del 7 gennaio 1995) («i venti miliardi ... (andrebbero devoluti) ... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subìto gravissime ingiustizie») (intervista dell'8 gennaio 1995);
Ciò premesso, ritiene preliminarmente la Giunta che le questioni poste all'esame della Camera debbano essere esaminate separatamente e ciò sia perché non si sono esaurite in un unico contesto storico, sia perché oggettivamente riguardano diverse esternazioni dell'onorevole Sgarbi svolte, e nel corso delle trasmissioni «Sgarbi Quotidiani», e in occasione di interviste rilasciate ad agenzie di stampa. Nulla, peraltro, osta affinché al giudizio finale si pervenga attraverso i singoli punti della decisione.
Orbene, ad esame della Giunta appare indubbio che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 14 dicembre 1994 e in occasione delle interviste del 7 e 8 gennaio 1995 si legano univocamente ad un preciso contesto politico costituito dall'episodio dal finanziamento illecito dei partiti che aveva avuto come protagonista l'onorevole Bossi, e dall'episodio del «ribaltone» che aveva determinato la caduta del Governo Berlusconi ed ancora dal comportamento poco credibile e contraddittorio posto in essere dall'onorevole Maroni a proposito della sottoscrizione dell'ormai famoso decreto «Biondi» in materia di custodia cautelare. Sotto tal profilo, anche se in termini poco decorosi, le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi si inquadrano nel diritto di critica politica e come tali si possono inquadrare tra le manifestazioni divulgative della funzione parlamentare; pertanto, in ordine a tali episodi, la Giunta per le autorizzazioni propone all'Assemblea di deliberare che tali fatti devono essere considerati insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in ordine alle altre dichiarazioni contestate dall'onorevole Maroni; tali dichiarazioni, invero, investono non già una valutazione e un'opinione politica, bensì un giudizio estetico e dispregiativo nei confronti dell'onorevole Maroni, del tutto sganciato da qualsiasi fatto politico strettamente inerente la persona dell'ex Ministro degli Interni. Ed invero gli epiteti ingiuriosi rivolti alla complessione fisica dell'onorevole Maroni, al suo livello culturale e sociale, ad un presunto allineamento di questi con persone protagoniste di fatti suscettibili di valutazione penale, non possono in alcun modo annoverarsi tra le opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto totalmente avulse da un contesto politico.
Pertanto, ritiene la Giunta di proporre all'Assemblea la sindacabilità delle espressioni lesive pronunciate dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995, così come riportate nel testo dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 23 ottobre 1996.

Carmelo CARRARA, Relatore.


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