Doc. IV-ter, n. 45




Il giudice istruttore,
esaminati gli atti,
premesso che con citazione notificata il 13 dicembre 1995 l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in giudizio l'onorevole Vittorio Sgarbi e la spa RTI, deducendo il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso delle puntate della trasmissione «Sgarbi Quotidiani» andate in onda su Canale Cinque i giorni 14 dicembre 1994 e 6 gennaio 1995 e nel corso di interviste ad agenzia di stampa, svoltesi il 7 e l'8 gennaio 1995;
rilevato che le dichiarazioni contestate sono le seguenti: «Io non voglio Maroni, Bossi, la Pivetti, questi incapaci senza un pensiero, senza un'idea, senza nulla ... non voglio l'Italia di questi inesistenti personaggi che governano col furto da sempre ancora vogliono continuare con l'autorità e il fascismo, la violenza e l'incapacità ...» (trasmissione televisiva del 14 dicembre 1994); «Maroni, Maroni, con queste gambe corte, quella cosa, quei discorsi dissennati che non sa nulla, nulla di nulla, è peggio di Bossi ... Loro non ci possono andare all'estero. È bene che si chiudano nei loro recinti in mezzo alle galline, ai polli, dove sono sempre stati. Questo è il livello medio di questi traditori ... gente che deve tornare alla scuola elementare ... gente impresentabile esteticamente, culturalmente, privi di idee e di pensiero, di civiltà, privi di tutto, capaci soltanto di minacciare dopo aver rubato come quelli che hanno tentato di abbattere ... hanno diviso le poltrone (che) corrispondono ad uno stipendio che viene dato a persone al di fuori delle loro capacità e quindi chi è nominato ... è complice dei ladri» (trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995); «confermo quanto detto ovvero che in condizioni normali lui, Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi» (intervista del 7 gennaio 1995); «i venti miliardi ... (andrebbero devoluti) ... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime ingiustizie» (intervista dell'8 gennaio 1995);
ritenuto che la normativa di cui al decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 deve considerarsi di immediata applicazione anche relativamente ai giudizi introdotti anteriormente all'entrata in vigore di essa;
ritenuto che le predette dichiarazioni non rientrino nella previsione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, né possano qualificarsi «attività divulgative connesse», ai sensi del comma 3 della medesima norma, talché deve procedersi, ai sensi dei successivi commi 4 e 5, alla trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati ed alla sospensione del giudizio;
ritenuto che la sostanziale brevità del periodo di sospensione previsto dalla normativa in esame debba indurre ad escludere l'opportunità di procedere ad una separazione delle cause, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, del codice di procedura civile;

PER QUESTI MOTIVI

dispone la sospensione del giudizio;
manda alla cancelleria perché copia degli atti sia trasmessa alla Camera dei deputati.

Roma, 23 ottobre 1996.

Il giudice istruttore
Massimo Crescenzi


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