Doc. IV-ter, n. 44-A





Onorevoli Colleghi! - La presente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi dell'onorevole Tiziana Parenti riguarda un procedimento penale innanzi al Tribunale di Roma ed instaurato a carico della stessa in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno del dottor Paolo Ielo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Quest'ultimo, infatti, aveva sporto querela nei confronti della Parenti asserendo che la stessa parlamentare, mediante dichiarazioni rese all'agenzia di stampa AGI e riprese da numerosi quotidiani a diffusione nazionale, aveva offeso la reputazione ed il prestigio dell'esponente a causa e nell'esercizio delle funzioni svolte dal predetto presso l'ufficio giudiziario sopra menzionato. Assumeva in particolare il querelante che l'onorevole Tiziana Parenti, a seguito di archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari di Milano nel procedimento nei confronti di Stefanini Marcello, criticando le motivazioni che avrebbero indotto il pubblico ministero a richiedere tale provvedimento di archiviazione, avrebbe, tra l'altro, affermato: «Capisco la difficoltà di un pubblico ministero giovane come Ielo di appropriarsi di un'indagine così complessa, e infatti le sue giustificazioni evidenziano proprio la sua giovinezza e la sua inesperienza... mi auguro che le sue modestissime giustificazioni siano dettate solo dalla giovane età e non da malafede, poiché è evidente la loro risibilità a motivare l'archiviazione di un procedimento così ampio ed in parte già completo...».
Ciò premesso, ritiene la Giunta che le parole espresse dalla Parenti rientrano in un contesto politico per l'attività svolta dalla parlamentare nell'esercizio di critica politica nei confronti di un potere giudiziario che aveva dato adito proprio in quel lasso di tempo a censure svolte anche in sede parlamentare circa il corretto uso dei poteri di indagine rivolti spesso verso determinate fazioni o partiti politici e che non aveva minimamente intaccato altre aree politiche con quell'azione investigativa che prima la Procura di Milano aveva in quel tempo condotto con particolare incisività. In particolare la Parenti lamentava la scarsa propensione di quell'ufficio giudiziario ad orientare le indagini su un filone investigativo a carico di esponenti del PCI nei confronti dei quali il giudice per le indagini preliminari di Milano per ben due volte aveva respinto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Pertanto, la Parenti si doleva della concentrazione delle indagini verso una sola direzione e lamentava lo scarso interesse dimostrato da quell'ufficio giudiziario in procedimenti penali a carico di esponenti di una certa area politica. Vi è poi da osservare che l'onorevole Parenti, proprio in seguito alle dichiarazioni rese in precedenza dal pubblico ministero Ielo in sede di ispezione ministeriale, era stata fatta oggetto di un attacco nella sua qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, tant'è che uno dei Commissari ne aveva richiesto esplicitamente le dimissioni. Ed, invero, già nel testo riportato dall'agenzia stampa l'onorevole Parenti replicava alle critiche che le erano state rivolte nella qualità di Presidente della Commissione Antimafia per la conduzione delle indagini avviate sulle cosiddette cooperative rosse. Le cennate considerazioni convincono la Giunta che le dichiarazioni rese alla stampa dalla Parenti, a prescindere o meno della sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi della fattispecie penale contestata, sono frutto di un'attività svolta in un preciso contesto politico e nell'esercizio delle funzioni di parlamentare e che, quindi, come tali, rientrano nel novero di quelle coperte dall'insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Carmelo CARRARA, Relatore.


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