Il tribunale di Roma, Sezione 10a Penale composto da:
D'Andria Mario Lucio, presidente
Capozza Vincenzo, giudice
Fiordalisi Albina, giudice
alla pubblica udienza del 14 ottobre 1996 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
nel procedimento instaurato nei confronti di Parenti Tiziana, nata a Pisa il 16 aprile 1950, imputata del reato previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in relazione alla legge 8 febbraio 1948 perché, mediante dichiarazioni rese all'agenzia stampa AGI e riprese da numerosi quotidiani a diffusione nazionale, offendeva la reputazione ed il prestigio del dottor Paolo Ielo, sostituto procuratore della Repubblica c/o il tribunale di Milano.
Infatti l'onorevole Tiziana Parenti, a seguito di archiviazione disposta dal GIP di Milano del procedimento nei confronti di Stefanini Marcello, criticando le motivazioni con le quali il pubblico ministero Ielo aveva richiesto tale provvedimento di archiviazione, tra l'altro, affermava: «Capisco la difficoltà di un pubblico ministero giovane come Ielo di appropriarsi di un'indagine così complessa, e infatti le sue giustificazioni evidenziano proprio la sua giovinezza e la sua inesperienza... mi auguro che le sue modestissime giustificazioni siano dettate solo dalla giovane età e non da malafede, poiché è evidente la loro risibilità a motivare l'archiviazione di un procedimento così ampio ed in parte già completo...».
In Roma, 6 maggio 1995 - querela del 7 maggio 1995.
Rilevato che la difesa dell'imputata ha chiesto, in via principale, l'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sul presupposto che sussistano nel caso di specie le condizioni richieste dall'articolo 68 della Costituzione, poiché le dichiarazioni indicate nel capo d'imputazione sarebbero qualificabili come opinioni espresse dalla Parenti nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;
ritenuto che tale richiesta non può essere accolta, poiché allo stato non risulta provato che quelle dichiarazioni siano state rese nell'ambito di attività divulgative connesse all'esercizio delle suddette funzioni;
ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (attualmente in vigore, non essendo ancora scaduti i termini per la sua conversione in legge) deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza;
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, decreto-legge n. 466 del 1996.
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