Doc. IV-ter, n. 42




TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Ufficio 1o

Il giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio Pacioni ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 14986/95 R.G. not. r. e n. 4253/96 R.G. G.I.P. a carico di: Perticaro Sante, nato a Trieste il 13 gennaio 1958, residente in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 283, palaz. C int. 7.
Rilevato che in data 27 marzo 1996 il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Perticaro Sante in ordine al reato previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 81, capoverso, del codice penale perché, con dichiarazione resa all'agenzia di stampa Italia-AGI e pubblicata da alcuni quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica - Il Giornale - L'Indipendente - Corriere della Sera), offendeva la reputazione di Molinari Andrea nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della Lauda Air Spa. Infatti l'onorevole Perticaro, nella sua qualità di Presidente della Commissione trasporti della Camera, commentando alcune dichiarazioni rese da Niki Lauda in merito allo sciopero dei piloti Alitalia, affermava: «in questo momento è poco opportuno qualsiasi intervento da parte di chi ha interesse a prendere le ricche rotte italiane, soprattutto facendo da 'testa di legno" ai tedeschi», esortando Lauda «a preoccuparsi della sua compagnia aerea sui cui velivoli io comunque non salirei mai».
In Roma 1o luglio 1995.
Indicando quale fonte di prova la querela della persona offesa Molinari Andrea,
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che l'imputato Perticaro all'epoca del fatto era componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 12 e 3 aprile 1992;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato;

PER QUESTI MOTIVI

visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione, 2 e 4 del decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466,
dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti di Perticaro Sante concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta.
Roma, 24 settembre 1996.

Il Giudice
(Dr. Maurizio Pacioni)


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