Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che trae origine da un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per alcune frasi asseritamente diffamatorie da lui rivolte nei confronti del dottor Abrami, pretore penale presso la pretura circondariale di Venezia, attraverso alcune dichiarazioni riportate dai quotidiani la Repubblica e Il Gazzettino di Venezia nelle date del 2 e 3 luglio e del 28 settembre 1996, nonché da alcune emittenti televisive.
A titolo di premessa va detto che il magistrato in questione è colui che ha condannato in primo grado l'onorevole Sgarbi in relazione ad ipotesi di reato connesse ad asseriti addebiti di «assenteismo» nella sua qualità di funzionario della sovrintendenza ai beni artistici del Veneto.
Le dichiarazioni sono riportate per esteso nell'ordinanza emanata dal giudice (pubblicate come Atto Camera, doc. IV-ter, n. 41). A titolo meramente esemplificativo vale la pena di riportare le seguenti: «Quel pretore è un ignorante, un provocatore (...) 186 pagine di delirio giuridico (...) Al termine di un'udienza è venuto a pranzo con me, ho pagato io, mi ha persino accarezzato (...) Abrami dovrebbe tornare in terza elementare (...)».
Dal tenore di queste frasi (e da quelle riportate per esteso dall'ordinanza) si desume chiaramente che la polemica iniziata dal deputato Sgarbi aveva un carattere prettamente privato e personale, tale da non poter in alcun modo essere ricompreso nell'ambito di applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tale è stata l'opinione unanime della Giunta per le autorizzazioni che, nella seduta del 22 gennaio 1997, ha deliberato di proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Enzo CEREMIGNA, Relatore.
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