Il giudice per le indagini preliminari dr. Alberto Pazienti ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 19 settembre 1996 la seguente
nel procedimento n. 4851/95 R.G. GIP a carico di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.
Rilevato che in data 21 aprile 1995 il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sgarbi Vittorio in ordine al delitto previsto e punito dagli articoli 595 e 81 del codice penale 13-21 della legge n. 47 del 1948 perché con dichiarazioni pubblicate sui seguenti quotidiani: la Repubblica, con l'articolo dal titolo «Sgarbi furente certi giudici sono da interdire», Il Gazzettino di Venezia con l'articolo «Il pretore non risponde allo Sgarbi-furioso» del 3 luglio 1994, La Nuova Venezia con l'articolo «Il procuratore: 'Sgarbi pensi all'appello"», nei giorni 2-3 luglio 1994 offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Abrami Antonino affermando tra l'altro che la sentenza che lo ha condannato per l'assenteismo è frutto di «arbitrio, discrezionalità e follia... bisogna interdire... il giudice che assolve il medico... e condanna Sgarbi... ho sempre detto che i giudici sono pazzi: oggi ne ho la prova. Qualcuno voleva vendicarsi per il mio continuo attacco ai giudici - vogliono solo intimorirmi». Tra lui e il pretore vi è stata «una cena cordiale alla presenza di diversi ospiti, tra cui la stessa figlia del pretore e i miei avvocati. È possibile che un giudice vada a cena con l'imputato, lo congedi accarezzandolo e poi lo condanni? Perché questo ripensamento?», nonché per avere offeso, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Abrami Antonino affermando nel corso di una intervista pubblicata il 28 settembre 1994 dal quotidiano La Nuova Venezia nell'articolo dal titolo «Quel magistrato delira»: «La sentenza contro di me? Non c'è motivo di sprecare tempo a leggerla: Quel pretore è un ignorante, un provocatore... 186 pagine di delirio giuridico... Ha fatto una bassa manovra politica, ha tentato di dimostrare che c'è un giudice che piega lo Sgarbi ribelle... è un personaggio particolarmente spregevole anche nei comportamenti privati. Al termine di un'udienza è venuto a pranzo con me, ho pagato io, mi ha persino accarezzato... Abrami mi carezzava la guancia, carezza paternalistica. Ha manifestato tendenze vagamente omosessuali... un comportamento ignobile... la sentenza è il delirio di chi vuole dimostrare che è persona colta perché si trova di fronte ad una persona famosa - Abrami dovrebbe tornare in terza elementare. Si tratta di un giudice nemico del Governo... È grave che un giudice abbia una patente politica così marcata e poi vada a processare un nemico politico... i giudici non combattono per difendere la legge, ma per affermare la loro personalità, spesso modesta come nel caso del Nostro».
In Roma nel luglio 1994 e settembre 1994, querela del 1 ottobre 1994 e del 28 dicembre 1994.
Indicando quali fonti di prova:
querele, articoli di giornale, ed allegati;
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che Sgarbi all'epoca del fatto era componente della Camera dei deputati, ed è stato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 21 aprile 1996;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e che quindi non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato;
ritenuto, peraltro, che i difensori hanno eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che tale eccezione non può essere accolta in quanto le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del pretore Abrami scaturiscono da risentimento personale determinato dalla condanna e non costituiscono certo espressioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
visti gli articoli 68, comma 1, della Costituzione, 3 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti di Sgarbi Vittorio concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta.
Roma, 19 settembre 1996.
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