Onorevoli Colleghi! - La sera del 13 agosto 1995 l'onorevole Umberto Bossi teneva in Iesolo un comizio elettorale nel corso del quale avrebbe fatto le seguenti dichiarazioni riferite agli aderenti al partito di Alleanza nazionale ed al Movimento sociale italiano: «Da sempre sono in rapporti di contiguità con la mafia, siete qui perché volete dal nord i soldi, non potete più raccogliere quei soldi come facevate una volta con Andreotti e Craxi, e così avete mandato Berlusconi e Fini a farlo in nome loro». Nella stessa circostanza l'onorevole Bossi avrebbe apostrofato gli aderenti al movimento politico di Alleanza nazionale «canaglie allo stato puro».
In seguito a tali fatti numerosi iscritti al predetto movimento presentavano querela in danno di Umberto Bossi, il quale veniva incriminato nel reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale.
Nel corso del procedimento penale il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia, attesa l'eccezione proposta dall'interessato in relazione all'articolo 68 della Costituzione, rimetteva gli atti alla Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza.
La questione veniva quindi sottoposta all'esame della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la quale, dopo attento esame, decideva di proporre al voto della Camera la proposta del relatore di dichiarare sindacabili le espressioni pronunciate dal deputato per le seguenti ragioni.
L'onorevole Bossi non può con fondamento invocare l'applicazione al caso in esame della disposizione di favore di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ed invero di tale norma non ricorre alcuno dei requisiti richiesti per un giudizio di insindacabilità.
In primo luogo occorre rilevare che le espressioni di cui all'imputazione elevata dal pubblico ministero non possono essere riferite al concetto di «opinioni», giacché la norma costituzionale fa riferimento, ovviamente, ad una manifestazione di pensiero, tutelando la medesima in relazione alla funzione parlamentare. Ma la libera manifestazione del pensiero è cosa diversa e distinta dall'insulto generalizzato («canaglia allo stato puro»), dall'offesa generica ed immotivata, dall'accusa collettiva, riferita ad un intero partito organizzato su tutto il territorio nazionale, di contiguità con organizzazioni criminali.
In forza della norma costituzionale il parlamentare deve essere del tutto libero, nell'esercizio della sua funzione, di esprimere la propria opinione e di dare voti e per essi non può essere perseguito. Ma siffatta libertà e tale tutela non trova alcun fondamento costituzionale nelle ipotesi in cui le espressioni null'altro esprimono se non ingiuria, dileggio, diffamazione generica.
In secondo luogo appare utile osservare, ancorché ininfluente attesa la prima argomentazione sviluppata, che nel caso in esame l'onorevole Bossi agiva nell'ambito di un comizio elettorale. È di tutta evidenza che in tale contesto il deputato non svolga alcuna funzione parlamentare, giacché concorre per un risultato elettorale da considerare attività estranea alla funzione svolta in Parlamento e da questa distinta anche sub specie di «attività connessa». Per esercitare infatti la funzione parlamentare occorre un'attività elettorale prodromica, di guisa che non possono confondersi mezzo (campagna elettorale) e fine (funzione parlamentare).
Non priva di significato nel senso qui sostenuto è altresì la considerazione che, diversamente opinando, si legittimerebbe la possibilità di una competizione elettorale tra candidati aventi possibilità di azione del tutto diverse, le une riferibili al candidato parlamentare, le altre al candidato non parlamentare. Né vale l'obiezione che nel caso di specie l'onorevole Bossi non rivestiva la qualità di candidato, giacché, comunque, egli arringava la folla nel contesto di un comizio elettorale e, quindi, di una democratica competizione politica, nella quale egli operava non come deputato, ma come rappresentante di un partito politico.
Per le esposte considerazioni la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 24 ottobre 1996, ha deliberato a maggioranza che le espressioni riferite dall'onorevole Umberto Bossi come dalla premessa parte narrativa sono sindacabili con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 68, primo comma, della nostra Costituzione.
Francesco BONITO, Relatore.
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