Doc. IV-ter, n. 40




PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

N. 95/22197 R.N.R.
N. 95/909794 R. G.I.P.

Il giudice,
letta la richiesta, avanzata in data 10 agosto 1996 dal Presidente della Camera dei deputati, di integrazione dell'ordinanza ammessa da questo G.I.P. il 16 luglio 1996 con l'indicazione dei requisiti espressamente prescritti dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357 (come dal precedente decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253);
osservato che, quanto agli elementi su cui si fonda il provvedimento, vale a dire l'ordinanza de qua, essa pare sufficientemente motivata assolvendo, dunque, all'onere di fornire tali elementi;
che, peraltro, appare necessario enunciare il fatto di reato, con le relative norme di legge violate, per cui è in corso il procedimento penale, trascrivendo a tal fine il capo di imputazione redatto dal pubblico ministero.

PER QUESTI MOTIVI

Dispone a integrazione della sopracitata ordinanza, che comunque di seguito si riporta integralmente per maggior chiarezza, l'enunciazione dell'ipotesi accusatoria avanzata dal pubblico ministero in rubrica nei confronti dell'indagato Bossi Umberto:
per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, 595 del codice penale perché, in un pubblico comizio, offendeva l'onore ed il decoro degli aderenti al partito politico «Alleanza Nazionale» dicendo, tra l'altro, che essi «Da sempre sono in rapporto di contiguità con la mafia» e definendoli «Canaglie allo stato puro». In Jesolo 13 agosto 1995.

Querela presentata da Pasetto Nicola il 25 agosto 1995 - Cappelletto Pier Francesco l'11 novembre 1995 - Vianello Marina, Costantini Francesco, Zamarian Tiziano, Gambillara Ilario e Vesco Luciano il 16 settembre 1995 - Dal Rovere Arsenio, Bergantin Giovanni e Bonello Elisabetta l'11 novembre 1995 - Failoni Sandro e Vitale Tullia il 5 ottobre 1995 - Todeschini Domenico il 12 ottobre 1995 - Speranzon Raffaele il 6 ottobre 1995 - Donazzan Elena il 12 ottobre 1995 - Colamatteo Francesco e Di Grazia Claudia il 25 ottobre 1995 - Colamatteo Nada il 25 ottobre 1995 - Mattiello Luca il 24 ottobre 1995 - Camillo Maria Luisa e Pezzoli Gianfranco il 14 ottobre 1995 - Gasparini Vincenzo il 18 ottobre 1995 - Tomaino Giulia il 18 settembre 1995 - Innocenti Nicola il 22 settembre 1995 - Campigli Orfango l'11 settembre 1995 - Pezzoli Mario e Bison Daniele il 23 agosto 1995 - De Zordo Guido il 27 settembre 1995 - Barban Helenia il 21 settembre 1995 - Curtarello Alessandro il 12 settembre 1995 - De Zordo Guido il 27 settembre 1995 - Stella Andrea il 26 settembre 1995 - Antonelli Massimo il 22 settembre 1995 - Dalle Feste Andrea il 12 novembre 1995 - Gretti Ermen il 14 novembre 1995 - Serpi Francesca l'11 novembre 1995 - Colamatteo Nada il 25 ottobre 1995 - Ferrante Alvaro il 24 ottobre 1995 - De Battista Giuseppe il 13 novembe 1995 - Schincariol Bruno il 3 novembre 1995 - Marengon Maria Teresa l'11 novembre 1995 - Fabretto Maurizio il 27 ottobre 1995 - Fabrizi Oscar e Fabrizi Carlo il 9 novembre 1995 - Campoccia Salvatore il 14 novembre 1995 - Donazzan Giovanna il 6 novembre 1995 - Zanne Francesco e Zanne Agostino il 25 settembre 1995.

Il giudice,
sciogliendo la riserva espressa in udienza, osserva:
il recente decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, reiterando il precedente decreto in realtà vi ha apportato notevoli innovazioni.
In particolare nel chiarire più precisamente i contorni e i limiti di applicabilità della cosiddetta «immunità parlamentare» ha sostanzialmente recepito l'interpretazione più restrittiva e rigorosa di tale prerogativa nel cui ambito di operatività sono state espressamente ricomprese oltre agli atti tipici della funzione parlamentare in senso proprio posta in essere nel corso della partecipazione all'attività dell'organo collegiale (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, qualsiasi espressione di voto comunque formulata e ogni altro atto parlamentare) anche le attività divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento.
Dunque con tale dizione pare appunto essere stata esclusa l'interpretazione estensiva, peraltro espressa da un indirizzo del tutto minoritario nella giurisprudenza parlamentare, ricomprendente nell'area della prerogativa qualunque opinione espressa da un membro delle Camere che si trovi in un qualsiasi rapporto causale con la funzione parlamentare.
Di conseguenza, data la premessa, pare di dover escludere dall'ambito dell'immunità le attività extraparlamentari svolte nell'esercizio del mandato politico tra cui la propaganda politica effettuata, come nel caso di specie, nel corso di un comizio elettorale.
Di conseguenza, vertendosi nell'ipotesi de qua più correttamente nell'ambito della previsione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 253 del 1996, poiché prima facie non si ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si impone, essendo stata la relativa eccezione sollevata dal pubblico ministero, la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Camera cui appartiene l'indagato, nello specifico alla Camera dei deputati, con conseguente sospensione ex lege del procedimento stesso fino alla deliberazione della Camera e comunque fino al termine stabilito in detto articolo.
Venezia, 16 luglio 1996.

Il Giudice
(D.ssa Sara Natto)

Si comunichi al pubblico ministero e si notifichi la presente ordinanza all'indagato e al difensore, disponendo la restituzione degli atti alla Camera dei deputati.
Venezia, 6 settembre 1996.

Il Giudice
(D.ssa Sara Natto)


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