Doc. IV-ter, n. 39




IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Il Tribunale di La Spezia in persona dei magistrati:
dott. Angelo Maestri, presidente;
dott.ssa Laura Rotolo, giudice;
dott. Giulio De Gregorio, giudice;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 3803 R.G., anno 1993 e promossa

da

Birindelli Gino, elettivamente domiciliato in La Spezia, via Tolone n. 14, presso e nello studio degli avvocati Elio ed Enrico Podestà che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato Luca Birindelli di Milano per mandato in calce all'atto di citazione.

ATTORE
contro

onorevole Zoppi Pietro, elettivamente domiciliato in La Spezia, via Manin n. 8, presso e nello studio dell'avvocato Roberto Giromini che lo rappresenta e difende per delega posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO
e

Sconcerti Mario e Buonadonna Sergio, elettivamente domiciliati in La Spezia, via S. Agostino n. 31, presso e nello studio dell'avvocato Edgardo De Feo che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Liconti per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTI

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore: «Piaccia al Tribunale Ill.mo: in via preliminare rigettare l'istanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati in carenza del presupposto di cui al primo comma, articolo 68 della Costituzione; nel merito, condannare l'onorevole Pietro Zoppi ed in solido con esso il dottor Mario Sconcerti ed il dottor Sergio Buonadonna a risarcire l'attore per i danni subìti per i fatti di cui è causa da liquidarsi equitativamente destinando gli stessi all'Istituto benefico Andrea Doria di Roma; con vittoria di spese ed onorari».
Per il convenuto: «Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via preliminare ed incidentale: ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, sospendere il presente procedimento e trasmettere gli atti alla Camera dei deputati quale unico giudice competente a decidere se ricorra nel caso di specie l'esercizio delle funzioni di parlamentare e quindi sia luogo per garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione. Nel merito: si insta affinché l'azione avversaria sia respinta perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito».
Per i convenuti: «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere come infondate le domande proposte dall'attore Gino Birindelli con l'atto introduttivo del presente giudizio. Vinte le spese».

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con atto di citazione, notificato in data 3 dicembre-10 dicembre 1993, l'ammiraglio Gino Birindelli premetteva: - che il giorno 19 giugno 1993 esso attore aveva partecipato ufficialmente alla cerimonia che si teneva a La Spezia in occasione del giuramento delle reclute della Marina militare, invitato per la circostanza dal Comando in Campo del Dipartimento della Marina militare dell'Alto Tirreno; - che, nel corso di tale cerimonia, l'esponente ammiraglio Birindelli aveva preso la parola pubblicamente, così come previsto dal programma, per tenere ai novecento giurandi un discorso di augurio ad essi che in quel momento si stavano accingendo a ricoprire il ruolo di militari al servizio della Repubblica; - che, con il proprio discorso, l'ammiraglio Birindelli aveva messo in luce l'importanza del ruolo che soprattutto oggi rivestono i militari quali difensori della Patria, nonché la necessità di mantenere il più possibile efficienti e pronte le forze armate italiane al fine di poter spegnere eventuali «incendi» della scena internazionale, pericolosi per la sicurezza del nostro Paese, senza peraltro compromettere quel ruolo puramente difensivo che la Costituzione affida agli strumenti militari; - che, a tal fine, metteva ancora in luce l'ammiraglio Birindelli, si rendeva necessario sostenere con idonei stanziamenti economici il funzionamento dell'apparato difensivo, obiettivo che non sempre nel passato era stato ritenuto primario dalla classe politica dirigente; - che alla cerimonia aveva partecipato anche l'onorevole Pietro Zoppi che, risentito per i contenuti del discorso dell'ammiraglio Birindelli (tale è il tenore dell'atto di citazione) aveva abbandonato in anticipo la tribuna delle autorità ed aveva rilasciato un'intervista al giornalista Sergio Buonadonna inviato dal quotidiano Il Secolo XIX, esprimendosi nei seguenti termini: «Birindelli? Vada a farsi fottere»; che tale frase era stata pubblicata il giorno 20 giugno 1993 dal quotidiano sopramenzionato, sia in prima pagina accompagnato da una foto in primo piano dell'ammiraglio, sia a pagina 6 dello stesso giornale, con un ampio servizio dedicato all'episodio.
Su tali premesse, l'attore chiedeva la condanna dell'onorevole Pietro Zoppi, del dottor Mario Sconcerti, quale Direttore responsabile del quotidiano Il Secolo XIX, e del dottor Sergio Buonadonna, quale autore dell'articolo, al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente e da devolversi a favore dell'Istituto Benefico Andrea Doria di Roma e, pertanto, li invitava a comparire ed a costituirsi in giudizio davanti a questo Tribunale.
All'udienza fissata tutti i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda con argomentazioni in fatto ed in diritto.
Dopo breve istruttoria sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 1996.
Ritiene il Tribunale che gli atti vadano trasmessi alla Camera dei deputati, perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il presente procedimento concerna o meno opinioni espresse dall'onorevole Pietro Zoppi nell'esercizio delle sue funzioni.
La questione, infatti, come sollevata dalla difesa dell'onorevole Zoppi, non è manifestamente infondata, in quanto, dalle diverse prospettazioni delle parti emerge palese la contrastante interpretazione in ordine all'ambito in cui si è realizzata l'espressione del pensiero del convenuto onorevole Zoppi.
Quanto alle norme di legge che si assumono violate, si evidenzia che la condanna al risarcimento del danno dell'onorevole Zoppi è stata chiesta in relazione al reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo stampa), chiedendo che il giudice civile, valutando incidenter tantum la sussistenza del reato, condanni l'autore (rectius: gli autori) al risarcimento del danno previsto dall'articolo 185 del codice penale e 2059 del codice civile.
Gli elementi su cui si fonda la presente ordinanza sono costituiti dal fatto che emerge in modo pacifico ed incontrastato tra le parti la verità del fatto storico e cioè la pronunzia della frase che si assume come diffamatoria e che la difesa dell'onorevole Zoppi ha espressamente richiesto l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di La Spezia,

DISPONE

trasmettersi direttamente gli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso la presente causa civile concerna o meno opinioni espresse dall'onorevole Pietro Zoppi nell'esercizio delle sue funzioni e

DISPONE

la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, per un periodo di giorni novanta;

FISSA

per la prosecuzione - considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale - l'udienza del 12 marzo 1997 ad ore 10.
Così deciso, in La Spezia, dal Tribunale civile, formato dai suddetti signori magistrati, nella camera di consiglio del 9 maggio 1996.

Il Presidente
(dottor Angelo Maestri)


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