Onorevoli Colleghi! - 1. Con due ordinanze emanate rispettivamente la prima in data 22 maggio 1996 e la seconda in data 7 agosto 1996 (contenente, quest'ultima, l'enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme assunte come violate a seguito di una richiesta in tal senso del Presidente della Camera dei deputati in data 2 agosto 1996), il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha disposto la trasmissione alla Camera di copia degli atti del procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti del dottor Luigi Esposito, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, procedimento nel quale è imputato l'onorevole Vittorio Sgarbi.
Nel contempo il giudice ha disposto la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera dei deputati.
Il suddetto procedimento penale, instaurato a seguito di querela presentata dal dottor Esposito nei confronti dell'onorevole Sgarbi, si riferisce al fatto che, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 24 gennaio 1995 l'onorevole Sgarbi ha aspramente criticato l'attività giurisdizionale del dottor Esposito riferendosi in particolare al caso di Franco Lasi, detenuto in attesa di giudizio nel carcere di Poggioreale dal 23 luglio 1993.
Nel corso della trasmissione televisiva veniva realizzato un collegamento telefonico con la moglie del Lasi, la quale affermava che durante il lungo periodo di carcerazione preventiva del marito, bisognevole di cure mediche per gravi disturbi cardiaci, questi non era mai stato visitato né interrogato dal dottor Esposito.
Durante il colloquio telefonico con l'interlocutrice, l'onorevole Sgarbi ribadiva le sue critiche all'operato del dottor Esposito e lo accusava di disumanità per il comportamento tenuto.
2. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, nella seduta del 22 gennaio 1997, ha esaminato il caso e ha ritenuto, all'unanimità, che le espressioni usate dall'onorevole Sgarbi che sono alla base del procedimento penale intentato nei suoi confronti costituiscano attività divulgative connesse alle funzioni parlamentari, pur se svolte fuori dal Parlamento.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi contengono critiche - sia pure formulate con asprezza - al comportamento del dottor Esposito che sono riconducibili nell'ambito della funzione parlamentare, in quanto attengono ai problemi generali della giustizia e alla tutela dei soggetti sottoposti a carcerazione preventiva, sui quali lo stesso deputato ha sempre indirizzato la sua azione politica dentro e fuori il Parlamento.
Nel valutare tali espressioni come attività divulgative strettamente connesse alla funzione parlamentare, la Giunta ha confermato i seguenti criteri già da essa adottati: l'articolo 68, primo comma, della Costituzione è applicabile a tutti i comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla sede parlamentare e anche in presenza della esternazione di giudizi oggettivamente tali da costituire un fatto illecito, purché non siano insulti gratuiti e personali che nul
nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
Deve conseguentemente ritenersi che nel caso in esame si tratta di attività rientrante nell'ambito della funzione parlamentare posta in essere extra moenia.
3. Per questa ragione la Giunta ha ritenuto, all'unanimità, di accogliere la proposta del Relatore e di proporre alla Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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