Doc. IV-ter, n. 38




8559/95 PM
16586/95 GIP

IL GIUDICE

Letta la nota del Presidente della Camera dei deputati del 2 agosto 1996 con la quale in relazione alla ordinanza pronunciata nella udienza celebratasi il 22 maggio 1996 nel procedimento penale a carico del deputato Vittorio SGARBI, ha restituito gli atti a suo tempo trasmessi perché venga enunciato il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento;
rilevato che nei confronti di SGARBI Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, il pubblico ministero - evidenziando quali fonti di prova la querela proposta da ESPOSITO Luigi, nonché la cassetta video e la trascrizione dattiloscritta della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani del 24 gennaio 1995 - ha esercitato l'azione penale formulando richiesta di rinvio a giudizio quale imputato del reato di cui agli articoli 595 codice penale, 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, «per aver offeso, nel corso della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani, la reputazione di Luigi Esposito, mettendo acriticamente in dubbio la dignità umana dello stesso, in riferimento ai denegati doveri di ufficio scaturenti dalle funzioni di magistrato, in particolare con il parafrasare il metodo di ricerca proprio della filosofia socratica attraverso una serie di interrogazioni alla interlocutrice telefonica tese a concludere con il dubbio: "Esposito è un uomo?", e quindi traendo sintesi di preteso insegnamento nella necessità che l'umanità del giudice Esposito si manifestasse in riferimento sia alla omissione di verifica delle gravi condizioni fisiche del detenuto cui faceva riferimento l'interlocutrice, sia in riferimento all'asserito assunto atteggiamento di diniego all'accesso in carcere di religiosi, senza che fosse la televisione a doverglielo ricordare. Roma, 24 gennaio 1995»;
rilevato che - come posto in evidenza nella ordinanza del 22 maggio 1996 - la difesa di SGARBI Vittorio ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ritenuto che l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, ha, nel comma 1, espressamente enunciato - in tal modo tipizzandole - le ipotesi in cui la clausola di non perseguibilità sancita dall'articolo 68, primo comma della Costituzione si applica «in ogni caso», stabilendo poi, nel comma 3 del medesimo articolo, che il giudice è tenuto a dichiarare ex articolo 129 codice procedura penale in ogni stato e grado del processo penale la non punibilità dell'imputato in ogni altro caso in cui ritenga applicabile il medesimo articolo 68, primo comma della Costituzione «ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento»;
rilevato che nella specie i fatti si sono realizzati nel corso di una rubrica televisiva condotta dall'imputato e che gli argomenti trattati non possono in alcun modo qualificarsi come mera divulgazione di voti espressi o di atti parlamentari specifici, sicché si appalesa un evidente iato tra la ratio che ispira la garanzia costituzionalmente assistita, la peculiare sede in cui il fatto è avvenuto e le espressioni che ivi sono state pronunciate;
ritenuto che il concetto di attività divulgativa deve pertanto ritenersi di rigorosa accezione, pena, altrimenti, l'inammissibile allargamento della garanzia costituzionale - funzionalmente collegata alla attività parlamentare propriamente intesa - a qualsiasi manifestazione del pensiero in qualsivoglia sede e su qualunque tema espresso con modalità in sé lesive di valori anch'essi costituzionalmente protetti;
ritenuto, pertanto, che non può essere accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

per questi motivi

visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357,

dispone

trasmettersi copia degli atti alla Camera dei Deputati perché deliberi in ordine alla questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Dispone la sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, salvo proroga.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 7 agosto 1996.

Il giudice per le indagini preliminari
Alberto Macchia


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