Doc. IV-ter, n. 37




IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE I CIVILE

così composto:
dott.ssa Aida Campolongo, Presidente
dott.ssa Marina Attenni, giudice
dott. Luigi Caso giudice, relatore
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995, posta in decisione all'udienza collegiale del 17 maggio 1996 e vertente tra

Loredana Olivato (omissis)

ATTRICE

e
Vittorio Sgarbi (omissis)
e
Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a. (omissis)

CONVENUTI

OGGETTO: responsabilità aquiliana
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 1995, l'attrice, professore ordinario di Storia dell'Arte dal 1988, titolare della cattedra di Storia dell'Arte Medievale e Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Ferrara nonché componente della commissione d'esame di ammissione ai ruoli di professore ordinario, esame sostenuto con esito negativo dal convenuto Vittorio Sgarbi, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il medesimo Sgarbi e la s.p.a. Reti Televisive Italiane - RTI, esponendo che il primo, conduttore della trasmissione televisiva 'Sgarbi quotidiani", diffusa da un'emittente gestita dalla seconda, nelle edizione dei giorni 12 e 19 novembre 1994 e 9 febbraio e 14 marzo 1995 aveva rilasciato dichiarazioni gravemente offensive dell'onore, reputazione e identità personale di essa attrice; pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
All'udienza di prima comparizione si costituivano entrambi i convenuti, depositando le rispettive comparse di costituzione e risposta, ove chiedevano il rigetto della domanda.
In particolare Vittorio Sgarbi eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale nonché l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 68 Cost., trattandosi di opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento e, in particolare, di Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati; in via subordinata, chiedeva disporsi la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 12 maggio 1995 n. 165; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda atteso il legittimo esercizio di cronaca e di critica.
La convenuta R.T.I. chiedeva dichiararsi preliminarmente la nullità della citazione per violazione del disposto dell'articolo 163, 3 comma, n. 4, c.p.c. e, nel merito, rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti atteso che i fatti addebitati al convenuto Sgarbi erano del tutto estranei all'attività professionale oggetto del rapporto contrattuale sussistente inter partes.
All'udienza del 2 novembre 1995 le parti precisavano le rispettive conclusioni in relazione all'eccezione di improcedibilità ex articolo 68 Cost. e la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 17 maggio 1995 e trattenuta in decisione.
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116, il giudice della causa civile, ove ritenga l'applicabilità dell'articolo 68 Cost. pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio; ove invece ritenga di disattendere l'eccezione di improcedibilità, trasmette copia degli atti alla Camera di appartenenza, sospendendo il giudizio.
Dal coordinato disposto dei citati articoli 68 Cost. e 2 decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, si evince che l'immunità parlamentare riguarda le manifestazioni di pensiero (opinioni espresse e voti dati) inerenti all'esercizio delle funzioni parlamentari (articolo 2, comma 1 e articolo 68 Cost.) alle 'attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento".
In tale seconda categoria devono farsi rientrare tutte le manifestazioni del pensiero strumentali all'esercizio delle attività parlamentare tipiche.
Nel caso di specie, non vi è prova alcuna che le espressioni usate dal convenuto abbiano avuto carattere di strumentalità rispetto ad una specifica sua attività parlamentare, in quanto volte a esplicitare o a divulgare le proprie proposte o iniziative legislative o politiche in senso lato.
Tali dichiarazioni appaiono invece chiaramente espresse nell'ambito dell'attività professionale di attore/conduttore/entertainer svolta dal convenuto in occasione di un rapporto di lavoro e nel contesto di una trasmissione di mero intrattenimento (cfr. Trib. Roma 30 settembre 1995).
Peraltro, non può non evidenziarsi che, seppure in un contesto di generale polemica nei confronti dell'ambiente accademico, le dichiarazioni relative all'attrice abbiano tratto origine da una specifica e personale vicenda del convenuto, relativa alla sua attività non già politica ma professionale.
Va dunque disattesa la richiesta principale, mentre deve accogliersi quella formulata in via subordinata, disponendo la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Ne deriva la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni.

PER QUESTI MOTIVI

dispone la trasmissione degli atti di causa alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116 perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
sospende il procedimento sino alla deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni;
si comunichi.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 1996, nella camera di consiglio della 1 sez. civile.

Il Funzionario di Cancelleria
Tiziana Rotella

Il Presidente

Aida Campolongo


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