Onorevoli Colleghi! - Nel corso della rubrica televisiva «Sgarbi quotidiani», messa in onda da «Canale 5» il giorno 4 dicembre 1992, l'onorevole Vittorio Sgarbi, a commento della vicenda relativa all'assassinio dell'onorevole Ligato e segnatamente della relazione di consulenza balistica redatta anche dal dottor Sandro Lopez per incarico della autorità giudiziaria procedente, dichiarò che «i magistrati di Reggio Calabria si erano rivolti a periti ignoranti» tale qualificando il Lopez, aggiungendo che lo stesso era «persona incapace e professionalmente inidonea» attribuendogli il fatto determinato «di non essere in grado di effettuare una perizia balistica per la assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il microscopio comparatore, non essendo neanche in grado di riconoscere se stesso allo specchio».
I fatti formarono oggetto di querela proposta dal dottor Lopez con atto del 19 gennaio 1993, e, nel procedimento che ne seguì a carico del parlamentare per il delitto previsto dall'articolo 30, comma 4, ldella egge n. 223 del 1990 in relazione all'articolo 595 del codice penale ed all'articolo 13 ldella egge n. 47 del 1948, dapprima il GIP presso il tribunale di Reggio Calabria e indi, per ben due volte lo stesso tribunale, dichiararono infondata la questione di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevato dalla difesa dell'imputato.
La sopravvenienza, in tema di attuazione del succitato articolo 68, di nuovo decreto-legge, più volte rinnovato, indusse il tribunale di Reggio a sospendere il giudizio in corso ed a rimettere gli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza. Della questione è stata investita questa Giunta la quale, all'esito di approfondito esame, ha maturato sulla vicenda unanime parere di sindacabilità.
Com'è noto, la cosiddetta insindacabilità esterna, quella, cioè, riferita ad opinioni espresse o comportamenti tenuti fuori dal Parlamento, esige un rapporto di specifica connessione tra le opinioni o i comportamenti e le funzioni parlamentari, tale che i primi siano divulgativi delle seconde o a queste strettamente e funzionalmente collegati.
Siffatto requisito non ricorre nella specie la quale è caratterizzata, sul piano oggettivo, da ripetute ed insultanti aggressioni alla reputazione del querelato, del quale fu rimarcata «la assoluta ignoranza della materia» e perciò la inidoneità a svolgere un incarico peritale così delicato e segnalata anche la incapacità ad utilizzare, ai fini della indagine cognitiva e ricognitiva affidatagli (esame della presumibile arma del delitto) un microscopio comparatore, e addirittura, con sprezzante ironia «a riconoscere se stesso allo specchio».
Così ricostruiti gli accadimenti, rimane, come è agevolmente comprensibile, esclusa, per un verso, qualsiasi attività divulgativa da parte del deputato Sgarbi di sue funzioni parlamentari, tipiche od anche atipiche, non potendosi, per altro verso, neppure riconoscersi legami di connessione oggettiva e specifica tra gli accadimenti medesimi e le funzioni.
La qualità dell'agente non può da sola risolvere il problema che qui viene in considerazione nel senso della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, essendo, questa, prerogativa prevista a tutela delle funzioni e non già della persona del parlamentare.
Michele ABBATE, Relatore.
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