Il tribunale, composto dai magistrati:
dottoressa Antonella Terzi, Presidente;
dottor Eugenio Scopelliti, Giudice;
dottoressa Paola Lucente, Giudice;
nel procedimento penale a carico di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.
del reato di cui all'articolo 30 comma 4 legge n. 223 del 1990, in relazione all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 legge n. 47 del 1948 per avere, il 4 dicembre 1992, facendo uso del mezzo televisivo, nella specie l'emittente Canale 5, offeso la reputazione del Consulente tecnico Lopez Sandro, qualificandolo pubblicamente quale persona incapace, professionalmente inidonea, con l'attribuzione del fatto determinato di non essere in grado di effettuare una perizia balistica, per l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il microscopio comparatore (strumento particolarmente importante nelle indagini balistiche) non essendo neanche in grado di riconoscere se stesso in uno specchio.
In Rende (CS) il 4 dicembre 1992.
All'udienza dibattimentale del 28 giugno 1996, ha pronunciato la seguente
Sentita la eccezione della difesa, sentito il P.M. e la parte civile;
considerato che la questione dell'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68 primo comma della Costituzione è manifestamente infondata, per come già ritenuto dal G.I.P. con ordinanza del 9 gennaio 1995, e da questo Tribunale con ordinanza del 18 gennaio 1996, in quanto il contesto nel quale l'imputato ha espresso giudizi e valutazioni sull'attività professionale della parte offesa (vedi trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani» in onda su Canale 5), consente di escludere in maniera univoca che si sia trattato di opinioni manifestate nell'esercizio delle funzioni parlamentari e che quindi l'esimente de qua possa trovare applicazione, che l'articolo 68 costituzionale è applicabile secondo giurisprudenza consolidata e condivisibile, solo quando il parlamentare svolga le funzioni tipiche del suo mandato e non anche quando vi sia una relazione occasionale ed eventuale con le suddette funzioni; considerato tuttavia che il decreto legge 10 maggio 1996 numero 253 ha innovato la precedente disciplina nel senso di imporre comunque, a fronte della eccepita ricorrenza dell'articolo 68, la trasmissione alla Camera e l'automatica sospensione del procedimento (vedi articolo 2 commi quattro e cinque del decreto legge n. 253 del 1996), con ciò espropriando il Giudice di ogni discrezionalità, anche al cospetto di eccezioni meramente dilatorie
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati, dichiara la sospensione del procedimento e rinvia all'udienza del 21 gennaio 1997 invitando i presenti a ricomparire per tale udienza senza ulteriore avviso o citazione scritta.
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