Doc. IV-ter, n. 36(R)-57-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità che riguardano due procedimenti penali, pendenti rispettivamente presso il Tribunale di Cosenza (n. 190/95 R.G.Trib.) ed il Tribunale di Paola (n. 44/95 R.G.N.R - n. 91/95 R.G.G.I.P.) entrambi per diffamazione col mezzo della stampa, riferiti ad un'unica dichiarazione concernente indistintamente due persone diverse, generati, ciascuno, dalla querela di uno di tali soggetti.
I due procedimenti in questione vertono su alcune dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi rese nel corso della medesima trasmissione televisiva (Sgarbi Quotidiani del 4 dicembre 1992) indistintamente all'indirizzo dei due periti balistici che hanno svolto le funzioni di consulenti tecnici d'ufficio nel processo Ligato.
Ecco, di seguito, la trascrizione delle frasi pronunciate dal collega, come risultano dal capo di imputazione elevato a suo carico nel processo pendente presso il Tribunale di Paola: «L'individuazione delle armi con cui LIGATO fu ucciso. Con due pistole, di cui una la Glok 17 era stata utilizzata in due delitti di mafia per uccidere Vincenzo CAPONERA ....... Quindi il collegamento qual è? ...questa è l'arma con cui hanno ucciso LIGATO; questa è un 'arma usata dai mafiosi ..... ERGO ...si tratta di un delitto di mafia. Ma a chi è affidata la perizia? È affidata a Sandro LOPEZ e Vincenzo MANCINO. Io ho ricevuto dei documenti che sono molto importanti di una consulenza di parte per la difesa di Vincenzo CELINI, da cui risulta che questi due periti non furono in grado, per una precedente perizia, di riconoscere un'arma molto più facile da individuare che è una Beretta. Su questa Beretta e sulle cartucce sparate hanno dato delle indicazioni che sono molto discutibili. Pare che non ci sia arma più difficile per riscontrare degli elementi tecnici che ne facciano intendere l'uso, di questa Glok che è un'arma austriaca, mi dicono i periti con cui ho parlato, di difficilissima lettura. Ebbene per una perizia su un'arma molto più facile, non altri periti, ma questi due che ho elencato, ne ripeto i nomi, SANDRO ..... faccio il perito anch'io, faccio il delatore ....Sandro LOPEZ e Vincenzo MANCINO hanno mostrato una preparazione che non sapremmo se dire mediocre o inqualificabile» - «Questi periti non sono in grado di effettuare una perizia balistica per l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il microscopio comparatore. Cioè hanno fatto una perizia con gravi limiti di indagine già verificatesi su arma molto più facili» «Abbiamo mandato in carcere questi politici sulla base di due pentiti e di due periti la cui perizia è perlomeno discutibile» (...) «Affidando la Giustizia alle mani di periti di discutibili capacità» (...) «Si decide attraverso i pentiti che uno sia o meno mafioso, se costringe un giudice a suicidarsi perché come dice FOLENA, era colpevole, cosa del tutto inammissibile in mancanza di prove e si chiamano periti che sono incapaci anche di riconoscere se stessi allo specchio».

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Quanto al procedimento parlamentare va ricordato che in un primo tempo era pervenuta soltanto la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente uno dei due procedimenti (doc. IV-ter n. 36, proc. pen. n. 484/94 R.G.N.R. - n. 190/95 R.G.T., pendente presso il Tribunale di Cosenza) e la Giunta, nella seduta del 18 novembre 1996, si era pronunciata nel senso della sindacabilità. Successivamente (27 novembre 1996) è pervenuta la seconda richiesta (doc. IV-ter n. 57, proc. pen. n. 44/95 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Paola). All'atto dell'esame in Giunta della medesima (5 novembre 1997) è apparso opportuno richiedere il rinvio in Giunta anche della precedente richiesta al fine di pervenire ad una valutazione e ad una deliberazione uniforme. Tale esigenza è stata condivisa dall'Assemblea che, nella seduta del 17 novembre 1998, ha appunto proceduto a tale rinvio. Nella seduta della Giunta del 5 novembre 1997, dedicata all'esame del solo doc. IV-ter n. 36, la medesima aveva già ascoltato l'onorevole Sgarbi.

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In Giunta, l'esame congiunto dei due procedimenti è iniziato nella seduta del 22 settembre 1999 e si è concluso nella seduta del 29 settembre 1999 nel corso della quale la Giunta ha nuovamente ascoltato il deputato interessato.
Il Collegio ha avuto modo di rilevare che le frasi pronunciate dal collega Sgarbi, erano in stretta ed immediata connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina.
Va ricordato, peraltro, che, con sentenza del 28 maggio 1994 il Tribunale di Reggio Calabria ha completamente prosciolto gli esponenti politici calabresi Palamara, Nicolò e Battaglia dalle accuse relative ad un loro coinvolgimento nell'omicidio Ligato.
Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave vulnus non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica.
Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.
Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari e, in genere, contro le degenerazioni della giustizia.
Si ricorda, per inciso, che alcune dichiarazioni critiche dell'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Pennisi, Sostituto procuratore della Repubblica nel medesimo procedimento penale, sono state ritenute insindacabili dalla Giunta, per i medesimi motivi, nella seduta del 29 settembre 1999.

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La Giunta ha effettuato una sola votazione con riguardo ai due procedimenti. Al riguardo va detto che è opinione consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità giudiziaria. In questo caso ci si trova dinanzi al fatto storico unitario di una sola dichiarazione riferita indistintamente a due persone. La pendenza di due procedimenti deriva soltanto dalla presentazione di due distinte querele. Dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre evitare il rischio di una violazione del principio del ne bis in idem, violazione che si verificherebbe ove la Giunta (e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente sui due documenti.
La Giunta pertanto riferisce all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali sono in corso i due procedimenti di cui ai doc. IV-ter nn. 36 e 57 concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni

Gaetano PECORELLA, Relatore


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