Doc. IV-ter, n. 35




IL TRIBUNALE DI CROTONE

Decidendo sulla richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato in ordine all'applicabilità al caso di specie in favore dell'imputato stesso dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e ciò ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357;
osservato che all'imputato Sitra Giancarlo è contestato il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, ai danni dell'architetto Tommaso Tedesco per aver trasmesso lettera aperta a propria firma al periodico Il Crotonese che la pubblicava sul n. 48 del 24 giugno 1994, lettera contenente espressioni che si assumono offensive della reputazione e del decoro professionale del Tedesco Tommaso;
ritenuto che, seppur con interrogazione parlamentare al Ministro per i beni culturali ed ambientali presentata dall'onorevole Sitra nella seduta della Camera dei deputati del 10 novembre 1993 venivano sottoposti all'attenzione ed alle risposte del Ministro fatti relativi all'esecuzione di lavori di ampliamento dei magazzini del Museo statale di Crotone, con l'occupazione, in forza del decreto di esproprio del prefetto di Catanzaro n. 1286 del 1 settembre 1993, di un suolo comunale da sempre adibito a giardino della più antica e prestigiosa scuola elementare della città, denominata «Principe di Piemonte», lamentando deturpamento sotto il profilo urbanistico e danno al servizio pubblico preesistente della scuola dell'obbligo, tale specifico fatto oggetto appunto di detta interrogazione, appare solo spunto in relazione alla successiva vicenda con scambio di lettere aperte tra il Tedesco (non menzionato nell'interrogazione parlamentare) ed il Sitra Giancarlo, non potendosi invece ritenere che la lettera a firma dell'imputato, oggetto della contestazione, sia, almeno nella parte concernente i riferimenti personali al Tedesco Tommaso ed alla sua generale attività di funzionario dipendente del comune di Crotone, da intendere come attività divulgativa connessa alla precedente interrogazione parlamentare e come tale coperta dalla previsione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che nel rigettare la proposta eccezione, il processo va sospeso e copia degli atti vanno trasmessi alla Camera dei deputati alla quale il Sitra Giancarlo apparteneva come deputato all'epoca dei fatti;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357;
rigetta la proposta eccezione ed ordina trasmettersi copia degli atti alla Camera dei deputati per quanto di competenza;
sospende intanto il processo fino alla deliberazione della Camera dei deputati e fissa fin da ora per il prosieguo l'udienza del 18 dicembre 1996 alle ore 9,00.

Crotone, 16 luglio 1996.

Il Presidente
Antonio Lucisano


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