Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata a deliberare in ordine alla sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti per cui pende, presso il tribunale di Caltanissetta, un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi. Tale procedimento scaturisce da denuncia querela sporta il 25 luglio 1994 dal procuratore capo della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli. I fatti si riferiscono a una puntata della trasmissione «Sgarbi quotidiani», andata in onda sulla rete televisiva Canale 5 il 20 giugno 1994. Nel corso della puntata l'onorevole Sgarbi aveva affermato: «Il giudice Caselli si è dimenticato, nel corso di questi mesi, di mandare un avviso di garanzia ad Orlando per i famosi 100 miliardi. Ha aspettato ad inviarglielo il giudice Caselli... ha aspettato che Orlando fosse eletto parlamentare europeo. Ha consentito, con evidente favoreggiamento, che fosse eletto parlamentare europeo, che fosse eletto il suo compagno di presepe per poi mandargli l'avviso di garanzia». Per queste affermazioni egli era stato chiamato in giudizio a rispondere dei reati di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 e 30 della legge n. 223 del 1990.
Nell'udienza tenutasi il 27 maggio 1996 presso il tribunale di Caltanissetta, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha chiesto la trasmissione di copia degli atti del procedimento a questa Camera affinché essa si pronunci se nel caso in questione ricorra o meno l'esimente prevista dall'articolo 68. Riunita in camera di consiglio il 17 luglio successivo, la Corte, pur non ravvedendo il ricorrere dell'esimente, ha però trasmesso alla Camera gli atti in questione in ottemperanza al disposto del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato la questione nella seduta dello scorso 24 ottobre 1996. In tale seduta, dopo un ampio dibattito, il collegio ha approvato a maggioranza la proposta del relatore di riferire all'Assemblea nel senso della sindacabilità delle espressioni usate dall'onorevole Sgarbi nel passo citato della puntata televisiva.
Questa soluzione appare rispondente all'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione che la Giunta è andata progressivamente definendo nel corso della sua attività in questa legislatura. Alla base di tale orientamento sta la consapevolezza delle distorsioni che si possono ingenerare nella complessiva sfera delle garanzie sociali e individuali laddove la difesa di un principio fondamentale (quale è appunto la insindacabilità del voto e delle opinioni espresse dal parlamentare) sia portata fino al punto di entrare in conflitto insanabile con altro principio fondamentale dell'ordinamento, quale è indubbiamente il diritto all'integrità morale della persona. Da qui l'assunto che la piena libertà espressiva del parlamentare non può spingersi al di là del confine - sottile ma decisivo - che separa la critica aspra e argomentata (anche suscettibile di integrare per il comune cittadino il reato di diffamazione), e nella quale si sostanziano tanto la dialettica politico-parlamentare quanto la denuncia del parlamentare, dalla pura invettiva o dall'accusa infamante di tipo apodittico. E ciò vale tanto più se tale confine viene superato ai danni di cittadini che non godano di pari insindacabilità, dal momento che in tal caso quello che è uno strumento di esplicazione della democrazia (la piena tutela delle espressioni dei rappresentanti del popolo) si convertirebbe nel suo contrario, ossia in un privilegio più tipico degli ordinamenti sociali premoderni (la non uguaglianza di fronte alla legge dei detentori del potere politico).
In effetti, nel caso in questione, le espressioni impiegate dall'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Caselli ricadono nelle tipologie «non esimenti» prima indicate. In sostanza la Giunta non ha posto in discussione il fatto che l'onorevole Sgarbi svolgesse nella situazione ricordata una funzione parlamentare. Vero è che - come taluno ha osservato - egli operava all'interno di una trasmissione televisiva nella quale svolge, in base a contratto privato, la funzione di conduttore; ma è altrettanto vero che sono molte le situazioni lato sensu editoriali nelle quali il parlamentare esprime le sue opinioni su fatti di grande rilevanza sociale o politica o istituzionale senza che il rapporto professionale privato annulli in lui competenze, intenti, animus e orizzonti polemici del parlamentare; tanto che spesso proprio il suo status e la sua funzione di parlamentare sono all'origine di detto rapporto contrattuale. Dunque la Giunta non ha ritenuto che la specificità del luogo e del mezzo avessero rilievo nella valutazione del caso (se non nel senso che l'ampiezza del messaggio dovrebbe rafforzare nel parlamentare il rispetto di quel confine al quale sopra si è accennato).
La Giunta ha piuttosto ritenuto che ci si trovi di fronte, nella circostanza, alla imputazione apodittica al dottor Caselli della commissione di un reato (favoreggiamento). L'accusa di avere atteso l'elezione a parlamentare europeo del sindaco Orlando per inviargli l'avviso di garanzia non si regge infatti su elementi obiettivi; non viene cioè criticata in trasmissione una condotta del dottor Caselli, sebbene a quest'ultimo viene attribuito un fatto specifico di natura dolosa (vedi il riferimento al «compagno di presepe»). Tanto è apodittica l'accusa che, come certificano gli atti, accusa opposta viene mossa al dottor Caselli dai sostenitori del sindaco Orlando - anch'essi querelati dal dottor Caselli - i quali imputano alla procura di avere atteso l'insuccesso elettorale della Rete (il movimento coordinato da Orlando) per colpire l'esperienza amministrativa palermitana. In definitiva si è ritenuto che il confine tra opinioni (protette costituzionalmente) e accuse apodittiche infamanti (che rappresentano violazione di altro valore costituzionalmente protetto: la dignità della persona) sia stato varcato nei fatti.
Conseguentemente a ciò e sulla base della linea giurisprudenziale indicata, la Giunta ritiene che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Nando DALLA CHIESA, Relatore
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