Onorevoli Colleghi! - Deve la Camera dei deputati pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.
Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della Lega nord celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitò i partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro che avessero votato Alleanza nazionale «perché al momento giusto la Lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su questo non scherzo...».
Le affermazioni del parlamentare suscitarono vasta eco e provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Bergamo dette corso alle indagini preliminari.
In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero, l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.
Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti ragioni.
La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad applicare, come è noto, afferma il principio in forza del quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati all'esercizio della funzione parlamentare.
L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì anche in attività svolta extra moenia, purché riferibile e comunque annessa alla funzione.
Tanto premesso sul piano dei princìpi, è ora possibile l'induzione.
Nel caso in esame la Camera deve valutare - giacché questo soltanto è il punto in questione - l'aver invitato i militanti del partito della Lega nord a segnare i nomi di quanti avessero votato in favore del partito di Alleanza nazionale e cioè a schedare l'elettorato avversario, finalizzando siffatta attività al proposito di andare poi, «al momento giusto ... casa per casa a prendere» tali avversari, giustificando l'azione così programmata con la constatazione che «è guerra con i nemici» e rafforzando - infine - il proclama con l'espressione «in questo non scherzo», costituisca o meno opinione espressa nell'esercizio delle funzione parlamentare.
La risposta non può che essere negativa.
Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla violazione delle norme e delle regole sulla pacifica convivenza tra i cittadini e sul corretto, pacifico ed ordinato funzionamento del sistema democratico.
Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono, altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta dall'espressione di un'opinione.
Quanto sin qui esposto conduce altresì ad una ulteriore logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi né il minacciare l'avversario politico, di guisa che l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e le parole innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni, ma neppure esercitava la funzione parlamentare.
In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui alla presente procedura costituzionale devono essere dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della nostra Costituzione.
Francesco BONITO, Relatore.
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