Doc. IV-ter, n. 33




TRIBUNALE DI BERGAMO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

N. 2254/95 P.M.
N. 717/96 G.I.P.

Il giudice per le indagini preliminari dr. Vito Di Vita, sulla richiesta del pubblico ministero di trasmissione alla Camera dei deputati del Parlamento degli atti dell'emarginato procedimento penale a carico di Umberto BOSSI, persona sottoposta ad indagini per i delitti di cui agli articoli 414, 595, e 612 del codice penale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253,

LETTA

la predetta richiesta del pubblico ministero, pervenuta in data 24 giugno 1996.

OSSERVATO

che la persona sottoposta ad indagini, in seno all'interrogatorio reso al pubblico ministero in data 14 giugno 1996, ha sollevato eccezione concernente la applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

RILEVATO

che il pubblico ministero, ritenendo di non dover allo stato promuovere la archiviazione del procedimento penale, ha trasmesso gli atti a questo giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma sesto, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253.

CONSIDERATO

che, per tale ragione, questo giudice debba provvedere in conformità, non potendo nel corso delle indagini preliminari essere pronunciata sentenza ex articolo 129 del codice di procedura penale.

RILEVATO

ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, che Umberto BOSSI è persona sottoposta ad indagini, per i delitti di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale, per avere pubblicamente invitato i partecipanti ad una Festa della Lega Nord tenutasi in Albano Sant'Alessandro in data 4 agosto 1995, a segnare i nomi di coloro che avessero votato Alleanza Nazionale, «perché al momento giusto la Lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal Nord, è guerra con i nemici».

RICHIAMATO

il contenuto della propria ordinanza in data 13 marzo 1996, in cui si evidenzia che, anche in attività connesse alla divulgazione della ideologia del proprio partito politico, ogni parlamentare non deve venire meno al rispetto del nome di ogni altro partito ed alla tutela di beni e valori essenziali quali quello della pacifica convivenza associata e dell'ordinato funzionamento del sistema democratico, fra i quali rientra il rispetto della legge penale che viene posto in pericolo «da ogni azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso» (Cassazione, sezione I, 22 novembre 1974).

REPUTATO

che, nel caso di specie, non solo Umberto BOSSI abbia sostanzialmente equiparato «Alleanza Nazionale» al disciolto partito fascista di cui è vietata la riorganizzazione ai sensi della disposizione transitoria XII della Carta costituzionale, ma abbia addirittura pubblicamente istigato chi lo ascoltava - «su questo non scherzo» - alla violenza privata, ad andare a prendere «casa per casa» i cittadini che intendono con il voto aderire alla ideologia condivisa da Alleanza Nazionale per cacciarli dal Nord.

RITENUTO

che quanto sopra esuli sia dalla attività parlamentare propria sia da quella divulgativa connessa.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 2, commi quarto e quinto, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253

DISPONE

che a cura della Cancelleria sia trasmessa copia degli atti alla Camera dei deputati del Parlamento, mandando alla polizia giudiziaria - Sede - di provvedere alla duplicazione delle cassette a foglio 76 del fascicolo del pubblico ministero.

DICHIARA

la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa, salvo proroga della Camera medesima.

Bergamo, 25 giugno 1996.

Il Giudice per le indagini preliminari
Dottor Vito Di Vita

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1996.


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