N. 7209/95 R.G. notizie di reato
N. 4494/95 R. G.I.P.
Il presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari dottor Francesco Enrico Saluzzo
letti gli atti del procedimento penale in oggetto a carico di
Parenti Tiziana
(omissis)
nei cui confronti si procede per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, commesso in Torino il 16 settembre 1995;
ritenuto che, a seguito delle indagini preliminari compiute, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento: ciò con richiesta in data 21 ottobre 1995;
ritenuto che la persona offesa:
Di Pietro Antonio
(omissis)
a seguito di rituale domanda d'essere avvisata della richiesta di archiviazione, e di notifica della richiesta stessa in data 12 ottobre 1995, ha proposto opposizione, con atto del 21 ottobre 1995;
ritenuto che a seguito di quanto sopra si è svolta l'udienza prevista dal combinato disposto degli articoli 410 e 409 del codice di procedura penale e che nel corso di essa le parti hanno assunto conclusioni come da verbale dell'udienza in data 25 gennaio 1996;
ritenuto che, in data 21 giugno 1996, questo giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti di Tiziana Parenti;
ritenuto che il pubblico ministero, con nota del 1 luglio 1996 (qui pervenuta in data 3 luglio 1996), ha osservato che forse deve trovare applicazione l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, contenente disposizioni di attuazione all'articolo 68 della Costituzione;
La richiesta del pubblico ministero deve essere accolta. In effetti, la difesa della persona sottoposta alle indagini non ha mai formulato eccezione per ottenere l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione e delle norme di esso attuative.
Solo nel corpo della memoria del 20 novembre 1995 (f. 6), la difesa riteneva, in via del tutto subordinata, «di ricordare al querelante ed al giudice che la dichiarazione oggetto della querela è stata rilasciata alla stampa da un membro del Parlamento, Presidente di una Commissione parlamentare avanti ad oggetto affari di rilevanza nazionale ed al centro di iniziative legislative; soggetto che, di certo, ha agito nell'ambito delle sue funzioni di cui all'articolo 68 della Costituzione».
Si può però ritenere che la proposizione possa essere intesa come «eccezione» (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge citato) e, comunque, su di essa si è innestata l'indicazione del pubblico ministero che induce questo giudice a rilevare la questione ed a provvedere agli adempimenti di cui alla norma citata.
Si tratta di via obbligata per il giudice che ritenga che non si versi palesemente nell'ipotesi di dichiarazioni rientranti nel legittimo esercizio di critica e di espressione del pensiero connesso all'attività ed alla qualità di parlamentare: come, nel caso di specie, trovando così applicazione il comma 4 del citato articolo 2.
Va, perciò, pronunciata ordinanza con la quale si rimette copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare, persona sottoposta alle indagine, in uno con la presente ordinanza.
visti l'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253;
la sospensione del procedimento nei confronti di Parenti Tiziana, sopra generalizzata; fino alla deliberazione della Camera dei deputati;
che la presente ordinanza sia trasmessa all'onorevole Presidente della Camera dei deputati, alla quale la persona sottoposta alle indagini Tiziana Parenti apparteneva al momento dei fatti ed ancora appartiene;
che venga trasmessa copia degli atti rilevanti ai fini della decisione che la Camera dei deputati deve assumere:
atto di querela della persona offesa Antonio Di Pietro ed allegati;
richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
opposizione della persona offesa;
decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio;
verbali delle udienze tenute in camera di consiglio e memorie depositate dalle parti ed allegate ai predetti verbali;
alla segreteria di questo giudice per la formazione degli atti indicati e per la trasmissione di quanto sopra alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Così deciso in Torino il 9 luglio 1996.
Depositato in cancelleria il 10 luglio 1996.
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