Doc. IV-ter, n. 31-A





Onorevoli Colleghi! - La richiesta trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tolmezzo riguarda alcune frasi pronunciate dall'onorevole Umberto Bossi nel corso di un comizio tenutosi per una festa della Lega a Villa Santina. In quelle circostanze il parlamentare profferì le seguenti frasi: «Prendete nome e cognome di quelli che votano Alleanza Nazionale, prima o poi andremo a stanarli a casa loro uno per uno. Hai votato Alleanza Nazionale? Bene, ti veniamo a prendere noi. Porci fascisti...» e ancora: «Stia attento giudice Amati, se vinciamo noi, chi prende l'ergastolo, e la Lega non perderà...». In esito a tali fatti presentarono denunzia all'autorità giudiziaria di Tolmezzo il rappresentante locale dell'Arma dei carabinieri, presente alla manifestazione, ed alcuni responsabili locali del partito di Alleanza Nazionale. Il pubblico ministero, in data 12 settembre 1995, richiese l'archiviazione del Bossi per tutti i reati originariamente rubricati, tranne che per l'istigazione a delinquere, ma le parti offese presentarono opposizione all'archiviazione in data 25 settembre 1995 e 27 ottobre 1995. Il giudice per le indagini preliminari, tuttavia, rilevò che si versava verosimilmente nel caso dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, disponendo la sospensione del procedimento, inviò copie degli atti alla Camera dei deputati per le seguenti deliberazioni. Ciò posto, appare indubbio che le frasi profferite dall'onorevole Bossi, nel contesto di una festa leghista e prive di qualsiasi aggancio ad un pregresso dibattito parlamentare erano completamente svincolate dall'esercizio della funzione parlamentare e, lungi dal poter sembrare anche lontanamente divulgative di atti e comportamenti tipicamente parlamentari e suscettibili, come tali, di particolare tutela costituzionale, si sono concretizzati invece in meri epiteti dispregiativi e stimolazioni rivolte al pubblico leghista sicuramente idonee, anche per il periodo di tempo in cui vennero rivolte, a procurare forti tensioni sociali. I fatti addebitati, peraltro, non riguardano soltanto reati di opinione e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di tutte le fattispecie di reato che furono inizialmente ipotizzate dal pubblico ministero; le frasi incriminate, pertanto, non potendo assolutamente annoverarsi tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, inducono ragionevolmente a ritenere - e in tal senso è la proposta che la Giunta formula all'Assemblea - che i fatti ascritti al Bossi non sono coperti dalla insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Carmelo CARRARA, Relatore.


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