Doc. IV-ter, n. 31




TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253)

N. 368/95 R.G. notizie di reato
N. 700/95 R. G.I.P.

Il giudice, dottoressa Mariarosa Persico,
letti gli atti del procedimento penale emarginato nei confronti di Bossi Umberto nato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941, deputato della Repubblica, indagato per i reati di cui agli articoli 612, 414, 595, 336, 294 del codice penale, 1 e 2 della legge n. 645 del 1952, per avere proferito nel corso di un pubblico comizio tenutosi in Villa Santina (Udine) il 6 agosto 1995 le seguenti frasi: «Prendete nome e cognome di quelli che votano Alleanza Nazionale, prima o poi andremo a stanarli a casa loro uno per uno. Hai votato Alleanza Nazionale? bene, ti veniamo a prendere noi. Porci Fascisti...» e ancora: «Stia attento giudice Amati, se vinciamo noi, chi perde prende l'ergastolo, e la Lega non perderà...»;
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero di data 12 settembre 1995, depositata il 2 novembre 1995;
esaminate le opposizioni presentate dalle parti offese in data 25 settembre 1995 e 27 ottobre 1995;
evidenziato che in entrambe viene sollevata la questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità dei parlamentari per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;
ritenuto ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996 che l'eccezione di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non possa essere accolta e che la decisione se i fatti addebitati concernano o meno opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare e siano coperte pertanto dall'immunità debba essere demandata alla Camera di appartenenza;
rilevato altresì che la decisione sulla sussistenza della causa di non punibilità è preliminare alla fissazione della camera di consiglio ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice di procedura penale poiché il riconoscimento determinerebbe l'archiviazione del procedimento, che nel frattempo deve essere sospeso;
visto l'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253;

PER QUESTI MOTIVI

dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati;
dispone la sospensione del procedimento fino alla comunicazione della deliberazione della Camera e comunque non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della medesima.

Si comunichi all'indagato, al pubblico ministero, alle parti offese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tolmezzo, lì 10 giugno 1996.

Il Giudice
Dottoressa Mariarosa Persico

Depositato in cancelleria il 10 giugno 1996.


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