Doc. IV-ter, n. 29




PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 7477/95 R.N. notizie di reato
N. 2158/96 N.R. GIP

IL GIUDICE

Visti gli atti relativi al procedimento penale a carico di Sgarbi Vittorio indagato per il reato previsto dall'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale, perché offendeva l'onore e il prestigio del brigadiere Franceschini Giuseppe e dei carabinieri Papa Michelangelo e Battista Pietro (componenti la sua scorta), nell'esercizio delle loro funzioni ed in presenza degli stessi, dicendo loro: «vi avevo detto che qui c'erano i giornalisti ed io non volevo venire, siete degli incapaci» (fatto aggravato perché commesso in presenza di più persone; in Mantova il 10 dicembre 1995) e per il reato previsto dall'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale, perché offendeva l'onore e il prestigio del brigadiere Melia Giuseppe e dei carabinieri Sussi Pietro e Simion Sergio nell'esercizio delle loro funzioni ed in presenza degli stessi dicendo loro: «se vi ho detto che io qui non volevo venire bensì al palazzo Sordi, perché cazzo siamo venuti qui? Ho capito, come al solito non siete capaci di fare un cazzo» (fatto aggravato perché commesso in presenza di più persone; in Mantova il 10 dicembre 1995).
Letta l'istanza 15 maggio 1996 (depositata in data 20 maggio 1996) con la quale l'indagato, quale membro del Parlamento italiano e presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, invoca a suo favore il disposto di cui all'articolo 68 della Costituzione.
Letta la nota 27 maggio 1996 del pubblico ministero;
ritenuto che le frasi pronunciate dall'indagato all'indirizzo dei carabinieri suindicati non possono ritenersi in alcun modo rientranti nella previsione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (invero, la ricostruzione dei fatti ad opera dei pubblici funzionari interessati e di altri testimoni esclude nel modo più categorico che la condotta dell'indagato possa inquadrarsi nella sua specifica funzione di parlamentare o in quelle «attività divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento» di cui al terzo comma, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 253 del 1996);
che, pertanto, prescindendo evidentemente allo stato da ogni valutazione circa la sussistenza dei reati ipotizzati, non può essere pronunciato decreto di archiviazione del procedimento ai sensi del citato decreto-legge;
che, di conseguenza, va disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per la deliberazione di competenza;
visto l'articolo 2, del decreto-legge del 10 maggio 1996, n. 253;

RESPINGE

l'eccezione concernente l'applicabilità nel caso in esame dell'articolo 68 della Costituzione e

DISPONE

la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, li 29 maggio 1996.

Il Giudice per le indagini preliminari
Gianfranco Villani


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