Onorevoli Colleghi! - 1. Con ordinanza 24 maggio 1996 emessa in base all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta ha disposto la trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento penale per diffamazione aggravata nel quale è imputato l'onorevole Sgarbi, la cui difesa ha eccepito, con riferimento ai fatti contestati, l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Nel contempo il giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera.
2. Nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 7 aprile 1995 l'onorevole Sgarbi ha letto il testo di una lettera, definita come «un'altra, terribile lettera di cui non posso dare le generalità di chi l'ha scritta».
Nella suddetta lettera vengono attribuiti al dottor Gian Carlo Caselli, procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Palermo, fatti specifici contrari ai doveri del suo ufficio, in relazione all'omicidio di don Pino Puglisi, sacerdote del quartiere «Brancaccio» di Palermo.
3. La Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 18 dicembre 1996, si è pronunciata per la sindacabilità nell'ambito del procedimento penale, dei fatti attribuiti all'onorevole Sgarbi ritenendo che tali fatti non possano essere considerati come attività divulgativa connessa alla funzione parlamentare e che di conseguenza ad essi non possa essere applicata la disposizione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
A tale conclusione la Giunta è pervenuta considerando che la lettera, della quale l'onorevole Sgarbi ha dato lettura nel corso della trasmissione televisiva, è uno scritto anonimo indirizzato allo stesso Sgarbi, al Ministero di grazia e giustizia e ai carabinieri di Palermo.
Il carattere anonimo della missiva - che è stata trasmessa dalla procura della Repubblica di Palermo a quella di Caltanissetta - è confermato dall'ufficio del GIP del tribunale di Caltanissetta che, dando risposta in data 16 novembre 1996 ad una richiesta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha precisato che «dal fascicolo in possesso di questo ufficio a tutt'oggi non risulta documentazione comprovante la provenienza dello scritto letto dal deputato Sgarbi nel corso della sua trasmissione».
Ne deriva che, trattandosi di una lettera anonima, le affermazioni in essa contenute devono essere attribuite alla persona che ne ha dato lettura pubblicamente cioè all'onorevole Sgarbi.
In conseguenza di quanto precede la Giunta ha ritenuto all'unanimità che l'attribuzione di fatti specifici e gravi quali sicuramente sono, particolarmente per chi esercita una delicata funzione istituzionale, quelli attribuiti dall'onorevole Sgarbi al dottor Caselli, non possa essere considerata quale espressione di opinioni rese da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale valutazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere corrisponde, pertanto, al parere espresso della Giunta per il regolamento in data 24 ottobre 1996 (parere n. 1/1996) nel quale si sottolinea (cfr. paragrafo 4.1) che «la particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango costituzionale».
4. Per le ragioni sopraesposte la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto, all'unanimità, di accogliere la proposta del relatore e di proporre all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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