N. 1355/95 R.G. notizie di reato
N. 2507/95 R. GIP
Il giudice dottor Emanuele Secci,
letta la memoria presentata dall'avvocato Gian Pietro Dall'Ara nell'interesse dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, che rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, con la quale è eccepita l'applicabilità, in ordine ai fatti oggetto del procedimento penale n. 1355/95 RG notizie di reato, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
letti gli atti;
ritenuto che l'eccezione relativa alla applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rilevata dalla difesa della persona sottoposta ad indagine, non possa, allo stato, essere accolta, atteso che la condotta riferibile all'onorevole Sgarbi - senza far ingresso nel merito della responsabilità penale dell'indagato, non essendo questa la sede processuale per una tale valutazione - non appare assimilabile al concetto di espressione di opinioni rese da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni;
rilevato, in particolare, che l'onorevole Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva da lui condotta, «Sgarbi Quotidiani», ha dato lettura di uno scritto anonimo, nel quale vengono attribuiti al dottor Gian Carlo Caselli, fatti specifici, contrari ai doveri del proprio ufficio.
Visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116,
non accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa dell'onorevole Vittorio Sgarbi.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, alla quale la persona sottoposta ad indagini appartiene.
Per l'effetto, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera, e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della predetta Camera.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 24 maggio 1996.
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