Doc. IV-ter, n. 27-A





Onorevoli Colleghi! - È più che noto il rapporto contrattuale, intercorso tra l'onorevole Vittorio Sgarbi e la S.p.A. nel cui spettro operativo si colloca l'altrettanto nota trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», con le relative obbligazioni sinallagmatiche dei contraenti (prestazione d'opera ed emolumenti in corrispettivo).
Nel corso delle trasmissioni del 22-23-26 e 27 giugno 1995 l'onorevole Sgarbi esponeva una fotografia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, dottor Maurizio Gianesini, e del pubblico ministero dello stesso Tribunale, di Bruno Cherchi, e accusava gli stessi di essersi accordati, onde assurgere agli onori televisivi, per rispettivamente ordinare e richiedere l'arresto del Colonnello dei Carabinieri Roberto Conforti al solo fine di compiacere le proprie mogli che si dolevano della, come dire, silente e opaca loro attività giudiziaria. E sempre da siffatti coniugali interventi sarebbe stato determinato anche il successivo provvedimento di scarcerazione poiché l'effetto pubblicitario televisivo era stato al di là del previsto e del desiderato.
E così, come riassume l'ordinanza 25 maggio 1996 del GIP del Tribunale di Trieste e come se ne duole il querelante dottor Gianesini, l'onorevole Sgarbi aggiungeva alle surriferite accuse, espressioni quali: «ridicoli, mafiosi, ignoranti, dissennati, eccetera».
Ed è sulla detta richiesta del GIP che la Giunta ha ritenuto che il comportamento dell'onorevole Sgarbi non possa, in concreto, godere della tutela accordata dall'articolo 68 della Costituzione neppure nella dilatazione concettuale delle «attività divulgative connesse pur se svolte fuori dal Parlamento» di cui è menzione al n. 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 466 del 6 settembre 1996.
Non è, infatti, pensabile che il parlamentare possa godere extra moenia dello scudo che protegge la funzione quando e perfino in Aula alcune espressioni non sarebbero consentite.

Ennio PARRELLI, Relatore.


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