N. 255/96 R.G. G.I.P.
N. 1592/95 R.G. N.R.
Il Giudice per le indagini preliminari dottor Raffaele Morvay
letti gli atti relativi alle querele dei magistrati dottor Maurizio Gianesini e dottor Bruno Cherchi nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi;
rilevato che il pubblico ministero ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione, pur esprimendo una valutazione negativa nel merito, alla stregua dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1996, allora vigente;
rilevato che i querelanti sono stati interpellati, e che il dottor Cherchi non ha risposto, mentre il dottor Gianesini si è fermemente opposto al riconoscimento di detta scriminante;
ritenuto, in diritto, che la norma applicabile è quella ora vigente di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 253 del 1996;
che la scriminante di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, si appalesa nel presente caso astrattamente invocabile benché di non immediata applicabilità da parte di questo giudice per le indagini preliminari; invero la nuova formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge n, 253 del 1996 consente solo le suddette due alternative, non essendo più prevista una valutazione di manifesta infondatezza.
Nel caso in esame, le querele investono il contenuto di 4 puntate della rubrica Sgarbi quotidiani, trascritte nei passi salienti dalla polizia giudiziaria, in allegato all'informativa in data 26 settembre 1995. Si evince da tale documentazione che in sostanza l'onorevole Sgarbi accusa il pubblico ministero dottor Cherchi e il giudice per le indagini preliminari dottor Gianesini di aver rispettivamente chiesto ed ordinato l'arresto del colonnello dei carabinieri Conforti soprattutto per voglia di protagonismo, spinti a ciò dalle mogli e dall'invidia verso colleghi più famosi;
anche la successiva scarcerazione del colonnello Conforti sarebbe stata «dettata» dalle mogli e dal clamore negativo suscitato dall'arresto.
Inoltre vengono riportate espressioni come: ridicoli, mafiosi, ignoranti, dissennati, eccetera.
Ritiene il giudice per le indagini preliminari di non poter de plano far rientrare tali manifestazioni del pensiero nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni parlamentari ex articolo 68 della Costituzione, neppure nell'eccezione allargata ex articolo 2, terzo comma, del decreto-legge n. 253 del 1996, stante l'evidente fantasiosità delle argomentazioni adottate dall'onorevole Sgarbi, e la gravità e gratuità delle espressioni offensive usate.
Non vi è dunque alternativa alla statuizione come in dispositivo.
Visto l'articolo 2 del decreto-legge n, 253 del 1996;
ordina la trasmissione integrale del fascicolo alla Camera dei deputati;
dichiara la sospensione del procedimento;
Trieste, 25 maggio 1996.
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