Doc. IV-ter, n. 26-43-AR




Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità che traggono origine da due distinti procedimenti penali nei confronti dell'onorevole Matacena, riferiti, tuttavia, almeno in parte, ad un identico fatto.
Per una più agevole intelligenza della questione, vale la pena di riepilogare brevemente le vicende all'origine dei procedimenti.
Con denuncia del 27 febbraio 1995, il dottor Vincenzo Macrì, allora sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia, sporgeva querela nei confronti dell'onorevole Matacena dolendosi di un «comunicato» pubblicato sul quotidiano Tribuna Calabria del 23 febbraio 1995 dal titolo «Il deputato azzurro attacca il magistrato - Matacena replica a Macrì». Nella medesima denuncia era altresì pubblicato il testo di tale comunicato, che risulta del seguente tenore: «In risposta a quanto affermato dal giudice Macrì sul quotidiano Gazzetta del Sud di lunedì 13 febbraio u.s., l'on. Amedeo Matacena ha evidenziato di aver consegnato copia dei documenti depositati dall'ispettore Vincenzo Nardi al Ministero di grazia e giustizia ai giornalisti intervenuti alla conferenza stampa. Da tali documenti, a parere del deputato azzurro, traspare che le strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati ed in particolare del dottor Viola sono state realizzate con l'intervento di pezzi e settori deviati delle istituzioni dello Stato; l'on. Matacena afferma inoltre che da tale relazione, a suo avviso, si comprende chiaramente che di tali strategie è stato ispiratore primario il dottor Macrì. La guerra fra bande, così come più volte definita sulla stampa, mi autorizza ad evidenziare che avendo il dottor Macrì partecipato a tale «banditesca operazione», lo stesso possa essere definito con un'appropriata terminologia e come tale è da considerarsi provocatore, arrogante ed irrispettoso delle regole deontologiche, come evidenziato nel rapporto del dottor Vincenzo Nardi, ispettore del Ministero della Giustizia e dallo stesso inviato dal Ministro, nel quale si chiedono sanzioni disciplinari per il dottor Macrì, anche per violazioni del codice di procedura penale. Atti, questi, trasmessi al Csm e per i quali non è stata rinnovata l'applicazione del sostituto dottor Macrì alla Dda di Reggio Calabria. Ampio servizio sul prossimo numero». L'articolo veniva annunciato sulla prima pagina del suddetto giornale con il seguente richiamo: «Dura la replica dell'esponente azzurro - Matacena: Macrì: un magistrato bandito».
Infine, il denunciante si doleva della a suo dire illegittima detenzione nonché della (sempre asserita) illegittima diffusione, da parte dell'onorevole Matacena, della relazione compilata dall'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia sulla situazione giudiziaria a Reggio Calabria ed in particolare sull'attività del dottor Macrì, diffusione a suo avviso integrante gli estremi del reato di ricettazione.
Nella medesima denuncia si rilevava che una sintesi del comunicato era stata pubblicata inoltre sul quotidiano La Gazzetta del Sud del 15 febbraio 1995, con l'annotazione che, in calce all'articolo, intitolato Replica Matacena al magistrato Vincenzo Macrì, appariva la sigla «Agenzia Italia».
Agli atti di uno dei processi sono stati successivamente acquisiti anche i dispacci d'agenzia, di contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli.

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A seguito di tale denuncia, la Procura di Reggio Calabria iniziava un procedimento penale (239/95 R.G.N.R.) dal quale, tuttavia, con atto del 17 marzo 1995, si disponeva lo stralcio di quello pertinente alla pubblicazione su La Gazzetta del Sud. Il procedimento a Reggio Calabria proseguiva, pertanto, nei confronti dell'onorevole Matacena e del direttore responsabile del quotidiano Tribuna Calabria, per le sole dichiarazioni riportate su tale quotidiano, cui espressamente faceva riferimento, negli atti inviati alla Camera dall'autorità giudiziaria, il capo di imputazione.
A seguito dello stralcio, veniva quindi iniziato un nuovo procedimento presso il Tribunale di Messina (n. 483/95 R.G.N.R.).
Nell'ambito di tale ultimo procedimento, su conforme richiesta del pubblico ministero, veniva disposto il rinvio a giudizio dell'onorevole Matacena, nonché del giornalista autore dell'articolo. Nel corso dell'udienza preliminare, il P.M., su invito del GIP, integrava il capo di imputazione con riferimento anche all'articolo apparso sul periodico Tribuna Calabria. Infine il GIP, ai sensi delle disposizioni di legge allora vigenti, con ordinanza del 29 aprile 1996, disponeva la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Il testo di tale ordinanza è contenuto nel doc. IV-ter n. 26.
Nel frattempo (23 marzo 1996), il competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con riferimento al procedimento pendente presso tale Tribunale, chiedeva, nei confronti dell'onorevole Matacena, l'archiviazione per quanto riguardava l'ipotesi di reato di ricettazione e il rinvio a giudizio per quanto riguardava l'ipotesi di reato di diffamazione.
La richiesta veniva ribadita in termini identici dal P.M. in data 27 febbraio 1996, essendosi proceduto, nel frattempo, ad una nuova iscrizione nel registro notizie di reato (n. 301/96 R.G.N.R.).
A seguito di opposizione della parte offesa, veniva fissata udienza preliminare in data 10 maggio 1996, nell'ambito della quale il giudice competente rigettava un'eccezione di competenza territoriale e pronunciava in ordine all'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, disponendo, ai sensi della disciplina allora vigente, la trasmissione degli atti alla Camera. Tale ordinanza veniva rinnovata con ordinanza del 22 ottobre 1996 in quanto nella precedente, per un mero errore materiale, si era fatto riferimento a fatti relativi ad altro procedimento penale. Il contenuto di tale ultima ordinanza è riprodotto nel doc. IV-ter n. 43.
Più di recente (30 marzo 1998), come si vedrà, l'onorevole Matacena ha trasmesso copia del decreto che dispone il giudizio nel quale risulta che, sempre nel procedimento pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato parzialmente modificato il capo di imputazione relativo alla diffamazione, che non fa più espressamente riferimento al solo articolo pubblicato su Tribuna Calabria, ma, genericamente, al fatto di aver distribuito «- al fine di far pubblicare sulla stampa - un appunto il cui titolo era del seguente tenore: «Macrì: un magistrato bandito». Dal citato decreto risulta, inoltre, che l'onorevole Matacena è stato rinviato a giudizio anche per il reato di ricettazione «per aver ricevuto da persone non identificate copia della relazione ministeriale dell'ispettore Nardi, proveniente dal delitto di cui all'articolo 326 dei c.p., dallo stesso poi diffusa mediante consegna alla stampa».

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La Giunta ha esaminato una prima volta (almeno in parte) le vicende esposte sopra nella seduta del 24 ottobre 1996, in occasione dell'esame del doc. IV-ter n. 26, pronunciandosi, con riferimento a tale documento, nel senso della sindacabilità. Successivamente, esaminando il doc. IV-ter n. 43, pervenuto successivamente, ha rilevato che il fatto alla base dell'ipotesi di reato di diffamazione formulata nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, doveva ritenersi parzialmente identico a quello sussunto sotto l'ipotesi di reato di diffamazione formulata nell'ambito del processo presso il Tribunale di Messina e ha pertanto ritenuto, in termini parlamentari, la decisione relativa a tale ultimo documento, assorbita da quella relativa al precedente. Nel corso della discussione congiunta in Assemblea dei due documenti, nella seduta del 1o luglio 1998, l'allora relatore, onorevole Raffaldini, ha dato conto del decreto di rinvio a giudizio di cui si è detto sopra, nel quale veniva formulata espressamente anche l'ipotesi di reato di ricettazione e ha proposto, pertanto, un rinvio degli atti alla Giunta per una nuova complessiva valutazione.

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Il senso del rinvio è anche quello, evidentemente, di una rivalutazione d'insieme della questione, sia alla luce del decreto di rinvio a giudizio, sia, più in generale, alla luce dell'esperienza accumulata dalla Giunta in questa materia.
Al di là delle vicende processuali, che si è tentato di delineare sopra, è dunque opportuno ricostruire compiutamente il contesto complessivo nell'ambito del quale devono situarsi le vicende esaminate nei due procedimenti penali. Va detto, in premessa, che tra l'onorevole Matacena e il dottor Macrì, vi è da lungo tempo una accesa polemica verbale, con reciproci scambi di accuse, talora anche di contenuto molto grave.
Per quanto riguarda più direttamente i fatti oggetto della presente vicenda, la successione dei medesimi può ricostruirsi in questi termini: in data 9 febbraio 1995, l'onorevole Matacena svolse in Assemblea un intervento contro la proroga fino al 31 dicembre 1999 delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Nell'ambito di tale intervento, l'onorevole Matacena fece riferimento a «strumentalizzazioni politiche realizzate attraverso l'uso dei verbali firmati in bianco dai pentiti (...). Situazioni di questo genere - proseguiva l'onorevole Matacena - creano problemi perché sono state utilizzate - lo dimostrano talune indagini condotte dal ministero nelle realtà dei tribunali di Reggio Calabria - per far firmare a pentiti verbali che accusano magistrati di essere contro altri magistrati! È uno scontro tra fazioni del potere per il potere. A Reggio Calabria si è interessato molto fattivamente di questa situazione il sostituto procuratore antimafia Macrì, che finalmente ha concluso la sua indagine il 29 gennaio scorso. Non è possibile dare in mano meccanismi del genere a questo tipo di magistratura: è realmente un delitto».
A tale articolo rispose il dottor Macrì nell'ambito di un'intervista pubblicata su La Gazzetta del Sud del 13 febbraio 1995, con le seguenti parole: «Matacena prende spunto dalla sua dichiarazione di voto per attribuire ai magistrati reggini, ed a me fra questi, comportamenti assai scorretti che, se fossero veri, costituirebbero gravi reati. Ma il punto dolente è proprio questo: di vero in quello che dice Matacena non c'è nulla, ma proprio nulla, ed egli si limita, ancora una volta, a spargere calunnie facendosi forte dell'immunità parlamentare. Egli afferma (...) di aver documenti e prove, bene, ma allora perché non le presenta ad un Procuratore della Repubblica, uno a sua scelta, per chiedere la punizione dei colpevoli? (...). Vi è un altro aspetto ancora più allarmanti: le calunnie pronunciate in Parlamento contro i giudici reggini e contro di me in particolare (...) si risolvono, per le orecchie attente dei buon mafiosi, in vere e proprie indicazioni di obiettivi da colpire (...).»
A seguito di tale intervista (dai contenuti - sembrerebbe - non meno offensivi di quelli del comunicato stampa dell'onorevole Matacena, in quanto contengono pesanti allusioni a comportamenti astrattamente assai gravi), scaturivano le dichiarazioni dell'onorevole Matacena che hanno dato luogo ai due procedimenti sopra citati.
Già dal succedersi degli eventi, così come brevemente descritti, può chiaramente intendersi che le affermazioni dell'onorevole Matacena, per le quali pendono i due procedimenti sopra citati, hanno un chiaro «aggancio» ad affermazioni rese nelle aule parlamentari e costituiscono una divulgazione all'esterno di opinioni rese nell'esercizio delle funzioni e dunque, per uniforme e consolidata opinione della stessa Corte costituzionale, tali esse stesse.
Qualcuno, come è stato rilevato da taluni colleghi della Giunta appartenenti alla maggioranza di governo, potrebbe, tuttavia, non cogliere appieno il nesso tra le dichiarazioni rese in Assemblea e le affermazioni contenute nei due giornali e nell'agenzia di stampa.
Vi sono, tuttavia, ulteriori elementi che rafforzano in modo «decisivo» questa tesi.
Oltre a intervenire alla Camera sulla votazione dell'articolo 41-bis, l'onorevole Matacena ha infatti presentato, insieme ad altri colleghi, in data 11 ottobre 1994, una specifica interrogazione parlamentare (n. 4-04104) nella quale si faceva espresso riferimento alla vicenda dei verbali in bianco, con l'indicazione di precise e dettagliate circostanze che gli interroganti sottoponevano all'attenzione del ministro di grazia e giustizia. In particolare, l'interrogazione si riferiva alla «condizione di acuta sofferenza istituzionale» in cui versavano gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, giungendosi ad affermare che «(...) sulla scorta di quanto esposto è da ritenere che la Magistratura reggina agisca, in un clima di guerra per bande, per fini politici e non di giustizia; che il "killeraggio" fra i giudici del Tribunale di Reggio è evidenziato dal verbale del Consiglio superiore della magistratura che denuncia, chiaramente, la spregiudicata volontà di questi magistrati, particolarmente del sostituto Macrì, di annientare tutti gli avversari sia magistrati che politici (...)». Sempre nella stessa interrogazione parlamentare, si fa ancora più diretto riferimento al dottor Macrì, citandosi una risoluzione predisposta dal gruppo di lavoro per gli interventi del Consiglio superiore della magistratura, secondo la quale «(...) dalle audizioni effettuate l'8 novembre 1993, 6 dicembre 1993, il 21 dicembre 1993 e il 10 gennaio 1994 con dirigenti e magistrati emergono 2 (...) vicende dalle quali si evidenziano possibili profili di incompatibilità ambientale o l'infondatezza e persino la concertazione di accuse infondate, volte a diffamare i colleghi, per finalità di vendetta personale o di potere correntizio (...)» e in cui si afferma che alcuni magistrati «hanno reagito vivacemente alle accuse denunciando una volontà persecutoria e calunniosa espressa nei loro confronti in particolare dal dottor Vincenzo Macrì, attualmente sostituto procuratore antimafia applicato alla DDA di Reggio Calabria (...)». È appena il caso di sottolineare, infine, che il competente ministro nella sua risposta scritta a tale interrogazione (pubblicata nei resoconti della seduta dell'8 maggio 1995) ha confermato ampiamente le preoccupazioni e i sospetti dell'onorevole Matacena, ammettendo, in particolare, che erano stati addebitati al predetto magistrato i seguenti comportamenti: «1 - esser stato costantemente "presente", o comunque essere risultato sempre "coinvolto", in una serie di attacchi di stampa o di iniziative diffamatorie messe in atto in danno del dottor Giuseppe Viola, già Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria (...); 2 - aver fatto un uso scorretto della funzione giudiziaria (...)».
Infine, in data 8 marzo 1995 (dunque in data successiva rispetto alle dichiarazioni che hanno dato origine ai due articoli e all'agenzia di stampa, ma non tanto da non poter ravvisare un chiaro rapporto teleologico tra le dichiarazioni e l'interrogazione) l'onorevole Matacena ha presentato un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia (n. 3-00475, pubblicata in allegato ai resoconti della seduta n. 151) del seguente tenore: «Per sapere - premesso che il 29 gennaio scorso è scaduta (e non è stata rinnovata) l'applicazione del dottor Vincenzo Macrì, sostituto procuratore nazionale antimafia, alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria; prima di tale scadenza, anche a seguito del rapporto del dottor Vincenzo Nardi, Ispettore generale capo del Ministero di grazia e giustizia, che definiva, tra l'altro "l'inopportuna" tale applicazione, il CSM ha ritenuto opportuno ascoltare in merito le valutazioni del Procuratore nazionale antimafia, dottor Siclari, che a quanto risulta all'interrogante avrebbe condiviso l'analisi dell'Ispettore Nardi (...); nel rapporto del dottor Nardi, al punto 7 delle conclusioni finali, si evidenzia "un problema di vistosa opportunità, determinato proprio dall'evidenza del contrasto tra l'interesse personale del quale il Macrì è portatore e le sue esigenze di imparzialità e di rigore proprie delle sue competenze istituzionali" -: se non ritengano assolutamente inopportuno ed impraticabile il rinnovo dell'applicazione alla DDA di Reggio Calabria del dottor Macrì che in base a quanto riportato al punto 7 della conclusione della relazione del dottor Nardi non può più essere imparziale e sereno o, comunque, quello che più conta, non può apparire tale nella gestione di indagini che coinvolgano ed utilizzino la disponibilità dei pentiti».
Dal complesso di tali interrogazioni risulta dunque del tutto evidente che le affermazioni rivolte nei confronti del dottor Macrì non erano frutto di un'estemporanea volontà diffamatoria ma piuttosto di una meditata e accurata attività ispettiva effettuata dal parlamentare sulla situazione della magistratura della propria città.
E a documentare - se pure ve ne fosse bisogno - che tale attività ispettiva non era frutto di chissà quali reconditi intenti contribuisce in modo cristallino la risposta alla interrogazione da ultimo citata resa dall'allora sottosegretario Marra nella seduta del 17 novembre 1995. Il sottosegretario afferma espressamente che «durante l'applicazione (del dottor Macrì, ndr) ebbero a verificarsi contrasti tra i magistrati del distretto nella conduzione delle indagini per delicati procedimenti inerenti la criminalità organizzata. A seguito di ciò il ministro dell'epoca dispose, l'8 ottobre 1993, un'indagine ispettiva. Il 26 ottobre 1994, sulla base della relazione ispettiva, il ministro richiese al CSM il trasferimento del dottor Macrì ad altro ufficio (...). Il Procuratore nazionale antimafia, che nel contesto di tale procedura fu ascoltato dall'apposita commissione del CSM affermò di aver maturato (...) la convinzione che effettivamente fosse inopportuno consentire la proroga dell'applicazione (...). Il 28 giugno 1995 il CSM ha deliberato (...) l'archiviazione della succitata richiesta del trasferimento d'ufficio non essendovi provvedimenti del Consiglio da adottare, appunto per intervenuta cessazione dell'applicazione».
Dalla risposta del sottosegretario, pertanto, risulta chiaramente che i dubbi dell'onorevole Matacena erano più che fondati, ovvero, quantomeno, come minimo, che le sue iniziative ispettive avevano pieno fondamento.
Il complesso degli argomenti sopra evidenziati ha indotto pertanto la Giunta, dopo un approfondito dibattito, a modificare il suo precedente avviso, deliberando con riferimento agli identici fatti che nei due procedimento hanno dato luogo all'ipotesi di reato di diffamazione, nel senso dell'insindacabilità. L'onorevole Matacena non ha fatto altro che divulgare i contenuti di sue precedenti iniziative parlamentari ed, in particolare, di alcuni suoi atti ispettivi e le sue dichiarazioni si inseriscono nell'ambito di una attività ispettiva che ha dato luogo, anche successivamente, alla presentazione di una interrogazione.

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Occorre soffermarsi brevemente, infine, sulla questione del reato di ricettazione. Come si è visto l'onorevole Matacena è imputato di aver detenuto e, come risulta dal capo di imputazione come da ultimo modificato nel decreto di rinvio a giudizio, di aver distribuito copia della «relazione Nardi» (la relazione dell'ispettore ministeriale al Ministro di Grazia e Giustizia) sul caso Macrì. Da alcune parti è stato detto, in Giunta, che siffatto comportamento costituisce in re ipsa un fatto illecito che non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Anche l'ordinanza del GIP di Reggio Calabria - che comunque non è vincolante né per la Giunta né per l'Assemblea -, che aveva sottoposto la questione alla Camera, non conteneva alcun riferimento a tale ipotesi di reato.
Non si può non rilevare, tuttavia, che il contenuto della relazione costituisce l'elemento essenziale ai fini della denuncia politica svolta dall'onorevole Matacena. Occorre considerare peraltro che all'onorevole Matacena non si contesta di aver concorso nel fatto illecito della divulgazione di un segreto di ufficio, ma soltanto il fatto di aver utilizzato tale documento ai fini della propria legittima battaglia politica e della propria legittima attività ispettiva sulla situazione di un importante ufficio giudiziario del suo collegio elettorale.
L'onorevole Matacena, con comprensibile riservatezza, ha affermato che la relazione gli è stata recapitata da mano anonima. Ebbene, quale dei nostri colleghi, a fronte di un documento autentico che contenesse gravissime affermazioni tali da rendere quasi indispensabile una denuncia politica, potrebbe omettere di farla?
È appena il caso di ricordare, peraltro, che proprio di recente la Giunta ha ritenuto coperto dalla prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione il caso di un concorso nella divulgazione di segreto d'ufficio, nel quale il deputato interessato aveva addirittura istigato un terzo pubblico ufficiale a rivelare alcuni segreti d'ufficio da utilizzarsi in una (anch'essa legittima) battaglia politica (si trattava, in particolare, dei precedenti penali di alcuni candidati di una lista di partito, avversa a quella del parlamentare interessato, alle elezioni per il comune di Napoli).
Proprio a testimonianza della estrema delicatezza della questione ai fini del libero esercizio delle funzioni parlamentari va rilevato, peraltro, che nel caso che ci occupa, la maggioranza della Giunta non si è formata secondo schieramenti politici, avendo anche alcuni colleghi della maggioranza che sostiene il Governo, tradizionalmente su posizioni più restrittive, convenuto circa l'interpretazione che qui si fornisce.
Infine, sia consentito - per mera completezza - di sollevare più di qualche dubbio sulla qualificazione giuridica del fatto alla base dell'ipotesi di reato di ricettazione. Infatti, delle due l'una: o si presta fede alla ricostruzione del fatto fornita dall'onorevole Matacena (la mano anonima), e allora non sussiste in re ipsa l'ipotesi di reato, ovvero si deve ritenere che l'onorevole Matacena abbia, in qualche modo, «ispirato» la divulgazione del segreto d'ufficio e dunque di tale reato dovrebbe rispondere a titolo di concorso: in quest'ultimo caso, tuttavia, occorrerebbe accertare (o quanto meno ipotizzare) una ben definita responsabilità della persona che materialmente ha sottratto la relazione, cosa che il magistrato inquirente si è ben guardato dal fare. In entrambi i casi, pertanto, l'ipotesi di reato di ricettazione a carico dell'onorevole Matacena appare estremamente debole e inconsistente.
Ciò nulla toglie, evidentemente, al discorso svolto più sopra circa l'inerenza all'attività parlamentare del comportamento del collega, quale che debba essere la qualificazione giuridica del medesimo.

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È opportuno soffermarsi brevemente sulle modalità di votazione. Come si è visto, i fatti all'origine dei due procedimenti, per quel che riguarda il reato di diffamazione, sono identici.
Com'è noto, è prassi consolidata che la Camera non si ingerisca nelle questioni della competenza ovvero della qualificazione giuridica dei fatti, che sono proprie dell'autorità giudiziaria. La deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale o di qualificazione giuridica che ad esso ricollega la suddetta autorità giudiziaria. È tuttavia indispensabile evitare la possibilità, anche solo astratta, di un bis in idem, che si verificherebbe qualora si votasse due volte su fatti identici.
La Giunta ha pertanto proceduto a due distinte votazioni.

Nella prima, con riferimento al doc. IV-ter n. 26, essa ha pertanto deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni precisando che in tale decisione deve ritenersi assorbita quella relativa al doc. IV-ter n. 43, limitatamente al primo capo di imputazione (diffamazione col mezzo della stampa), in quanto vertente su identici fatti.

Nella seconda, con riferimento al secondo capo di imputazione (ricettazione) del procedimento di cui doc. IV-ter n. 43, ha altresì deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, Relatore.


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