Doc. IV-ter, n. 26-43-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni a procedere riferisce congiuntamente su due documenti che riguardano il medesimo deputato, per i motivi che si espongono di seguito.
Con riferimento alla richiesta di cui al doc. IV-ter, n. 26 l'onorevole Matacena risulta indagato presso l'autorità giudiziaria di Messina per concorso, ai sensi dell'articolo 595, primo, secondo e terzo comma dello stesso codice, e 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata col mezzo di stampa), in relazione a due fatti:
a) per aver offeso la reputazione del giudice Vincenzo Macrì, qualificando quest'ultimo in una intervista comparsa in data 15 febbraio 1995 sul quotidiano La Gazzetta del Sud: come «ispiratore primario» di «strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati e in particolare del dottor Viola»; come «provocatore ed irrispettoso delle regole deontologiche»; che aveva utilizzato «nella faida tra magistrati» verbali firmati in bianco dai pentiti;
b) per aver offeso il dottor Macrì con un articolo apparso in data 23 febbraio 1995 sulla Tribuna della Calabria dal titolo: «Macrì: un magistrato bandito», affermando che aveva partecipato a una banditesca operazione.

Sull'eccezione ex articolo 68 della Costituzione, il provvedimento del GIP del tribunale di Messina, reso il 14 maggio 1996, negando l'applicabilità nel caso in specie della tutela delle guarentigie, rimetteva gli atti alla Camera dei deputati, previa sospensione del procedimento penale incardinato dinnanzi a quel tribunale con il n. 483/95 R.G. NR e n. 1849/95 R.G. GIP.
Nella seduta del 24 ottobre 1996 la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto che le espressioni usate dall'onorevole Matacena, nelle riferite occasioni temporali e di mezzo, non ricadessero nell'invocata garanzia parlamentare.
Si ricorda, infatti, che al parlamentare è concessa un'ampia tutela di libertà di espressione, ma correlativamente lo stesso deputato deve evitare che la tutela si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni di terzi.
Al di là del merito il cui accertamento compete all'autorità giudiziaria ordinaria, l'onorevole Matacena, nel caso, ha ampiamente travalicato i limiti che sono imposti al parlamentare.
Per questi motivi la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

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Mentre era in corso di presentazione la relazione all'Assemblea sul citato documento, il GIP presso il tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso alla Camera, in data 22 ottobre 1996, una ulteriore richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Amedeo Matacena per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo di stampa).
La Giunta ha avuto modo di rilevare che il fatto di cui alla presente richiesta è identico ad uno di quelli cui fa riferimento la richiesta del tribunale di Messina del 14 maggio 1996 (doc. IV-ter, n. 26) e cioè, in particolare, l'articolo del 23 febbraio 1995 pubblicato sulla Tribuna della Calabria.
Non spetta, com'è noto, alla Giunta (e più in generale alla Camera) di ingerirsi nelle questioni di competenza dei singoli organi giudiziari. Rilevato, tuttavia, che in relazione alla richiesta del tribunale di Messina la Giunta per le autorizzazioni a procedere si era pronunciata in data 24 ottobre 1996 dichiarando la sindacabilità delle espressioni usate dall'onorevole Matacena, si è ritenuto che siffatta deliberazione sia tale da inibire alla Giunta una ulteriore decisione e che dunque la decisione sul doc. IV-ter, n. 43 debba ritenersi assorbita da quella sul doc. IV-ter, n. 26.
È infatti opinione consolidata, anche in base ai precedenti della scorsa legislatura, che la deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità giudiziaria. È pertanto opportuno evitare il rischio di una violazione del principio del ne bis in idem, violazione che si verificherebbe ove la Giunta (e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente sui due documenti.
Conclusivamente, la Giunta per le autorizzazioni a procedere propone pertanto di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 26 nonché il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 43, non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Franco RAFFALDINI, Relatore.


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